Sentenza del 26/05/2021 n. 763 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IMU - Immobili concessi in locazione finanziaria - Soggettività passiva - Locatario in pendenza del contratto- Risoluzione del contratto per inadempimento - Rileva - Riconsegna dell'immobile - Non rileva
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa circa chi fosse il soggetto passivo dell'IMU per un immobile concesso in locazione finanziaria in caso di risoluzione anticipata per inadempimento: se la soggettività passiva restasse in capo al locatario fino alla riconsegna materiale dell'immobile oppure tornasse al locatore a decorrere dalla data di risoluzione contrattuale
La decisione
la sentenza ha stabilito che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 23/11, per gli immobili dati in locazione finanziaria la soggettività passiva è del locatario per tutta la durata contrattuale; tuttavia in caso di risoluzione anticipata per inadempimento la soggettività passiva torna automaticamente in capo al locatore-proprietario a decorrere dalla data della risoluzione, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia stato effettivamente riconsegnato o sia ancora nella disponibilità del precedente locatario
Norme richiamate
art. 9, comma 1, D.L. 23/11 (norma IMU sulla locazione finanziaria)
la norma attribuisce la qualifica di soggetto passivo IMU al locatario per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria; alla risoluzione per inadempimento corrisponde automaticamente la ricaduta della soggettività passiva sul locatore a partire dalla data di risoluzione, senza dipendere dalla riconsegna materiale dell'immobile
Massime di principio
- In caso di locazione finanziaria il soggetto passivo IMU è il locatario per tutta la durata formale del contratto; verificare sempre la data di efficacia/estinzione contrattuale per determinare la soggettività passiva
- La risoluzione anticipata per inadempimento trasferisce la soggettività passiva al locatore a decorrere dalla data della risoluzione, anche se l'immobile non è ancora stato materialmente riconsegnato
- Per evitare contenziosi è essenziale documentare con precisione la data e le modalità della risoluzione contrattuale (atti formali, comunicazioni, provvedimenti) e conservarne le prove
- La disponibilità materiale dell'immobile (possesso, uso) non prevale sulla posizione giuridica risultante dall'atto di risoluzione: l'elemento rilevante è la cessazione giuridica del rapporto contrattuale
- In situazioni simili il contribuente che ritiene di essere divenuto soggetto passivo a seguito di risoluzione deve notificare o far valere tempestivamente la sua posizione nei confronti dell'ente impositore, allegando la documentazione della risoluzione
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