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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18266/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato e investiva il giudizio di responsabilità per entrambi i reati. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, si limitava a riprodurre censure già esaminate e adeguatamente disattese dai giudici di merito; dall'altro, risultava generico e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come base del capo di condanna per resistenza a pubblico ufficiale.

  • art. 341-bis c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata, benché il motivo di ricorso menzionato nel testo riguardi espressamente solo resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie.

  • art. 582 c.p.

    Richiamato come base del capo di condanna per lesioni personali volontarie.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già devolute e già valutate in modo adeguato nei gradi di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della decisione impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede un effettivo attacco alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la doglianza meramente assertiva o generica non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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