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Sentenza

Sentenza n. 4947/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-);

Giustizia amministrativa202301409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e dell'art. 9 della legge n. 91/1992 per difetto di motivazione, assumendo che il diniego contenesse una clausola di stile e non indicasse gli elementi ostativi; violazione dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, per omessa considerazione del possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato; violazione degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 362/1994 e dei principi del giusto procedimento e della ragionevole durata, per l'adozione e la notificazione del diniego oltre il termine di 730 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il proprio stabile inserimento nella comunità nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di amplissima discrezionalità amministrativa, essendo il periodo minimo di residenza soltanto un presupposto per proporre la domanda e non fonte di un diritto alla concessione. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione ministeriale. Nel caso concreto, l'istruttoria acquisita dal Tribunale ha consentito di correlare il riferimento ai possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica alla circostanza che il ricorrente risultava aderente a un'organizzazione fondamentalista islamica. La censura motivazionale è stata respinta perché, nei dinieghi fondati su informazioni riservate attinenti alla sicurezza nazionale, l'Amministrazione non è tenuta a divulgare le notizie suscettibili di compromettere l'attività preventiva o di controllo degli organi competenti; è sufficiente l'indicazione della ragione ostativa, anche mediante richiamo per relationem agli atti riservati. Il superamento del termine procedimentale non determina la perdita del potere di decidere né comporta l'illegittimità del provvedimento tardivo. Lo stabile inserimento economico e sociale costituisce soltanto un prerequisito per la domanda e non esclude la sussistenza di motivi ostativi collegati alla sicurezza nazionale. È stata inoltre esclusa la contraddittorietà tra il rilascio della carta di soggiorno e il diniego della cittadinanza, trattandosi di valutazioni riferite a status diversi e caratterizzate da una diversa declinazione del requisito della pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza decennale costituisce un presupposto per presentare la domanda, ma la concessione resta oggetto di ampia valutazione discrezionale dell'Amministrazione e non configura un diritto automatico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Nei dinieghi di cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza nazionale, l'obbligo motivazionale può essere assolto indicando la ragione ostativa senza divulgare le informazioni riservate sottostanti, anche mediante richiamo per relationem.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il possesso della carta di soggiorno non esclude il diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza, poiché carta di soggiorno e cittadinanza sono status diversi e il requisito della pericolosità è valutato secondo modalità differenti.

  • artt. 3 e 4 d.P.R. 362/1994

    Il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza non è tale da consumare il potere dell'Amministrazione; la sua scadenza non incide, di per sé, sulla legittimità del provvedimento tardivo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disciplina processuale dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza è un provvedimento di alta amministrazione caratterizzato da amplissima discrezionalità: il possesso del periodo minimo di residenza costituisce soltanto il presupposto per proporre l'istanza e non attribuisce un diritto alla concessione.
  • Nel diniego della cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza nazionale, l'Amministrazione può motivare indicando la ragione ostativa senza divulgare le informazioni riservate la cui conoscenza potrebbe compromettere l'attività preventiva o di controllo; il richiamo per relationem agli atti riservati può essere sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza è estrinseco e formale e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti, nonché la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione amministrativa.
  • La scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza non determina la consumazione del potere dell'Amministrazione e non rende di per sé illegittimo il provvedimento adottato tardivamente.
  • Lo stabile inserimento sociale ed economico dello straniero e il possesso della carta di soggiorno non escludono motivi ostativi relativi alla sicurezza nazionale, poiché tali elementi e la concessione della cittadinanza sono oggetto di valutazioni diverse.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTermini del procedimentoPrincipi di precauzione e prevenzione

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