Regolamento (UE) 2025/421
Regolamento delegato (UE) 2025/421 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività e le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra il MiCA stabilendo quali dati devono essere usati per classificare i White Paper sulle cripto-attività nel registro dell’articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114. Definisce inoltre regole tecniche su formati standard, identificativi della persona giuridica e identificativi digitali dei token, al fine di garantire leggibilità meccanica e coerenza tra autorità competenti ed ESMA. L’applicazione è differita al 23 dicembre 2025 per allinearsi alle regole sui moduli e modelli dei White Paper e consentire l’adeguamento degli operatori.
Norme tecniche di regolamentazione che definiscono i dati necessari per classificare i White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114 e le modalità per renderli leggibili meccanicamente.
Ambito di applicazione
Si applica ai White Paper sulle cripto-attività disciplinati dagli articoli 6, 19 e 51 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché ai dati trasmessi dalle autorità competenti all’ESMA per l’alimentazione del registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Coinvolge le persone che redigono i White Paper, le autorità competenti nazionali e l’ESMA. Non disciplina il merito dell’offerta o dell’emissione, ma i dati di classificazione, l’identificazione e il formato di trasmissione nel contesto del registro; si applica dal 23 dicembre 2025.
Norme tecniche sui dati per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114, in particolare l’articolo 109, paragrafo 8, terzo comma, per specificare i dati necessari alla classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro dedicato. La finalità dichiarata è favorire l’accessibilità dei White Paper, supportare il lavoro delle autorità competenti e garantire un trattamento efficiente e coerente dei dati, anche in vista dell’interoperabilità con il punto di accesso unico europeo (ESAP) e con le regole sui moduli e modelli dei White Paper previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984.
Contesto e finalità operative
I considerando chiariscono che il registro deve contenere informazioni idonee a facilitare la classificazione dei White Paper secondo le tipologie di cripto-attività previste dal MiCA. Le autorità competenti devono poter verificare l’applicazione coerente delle prescrizioni regolamentari, mentre ESMA deve ricevere i dati in un formato efficiente e riutilizzabile. Il regolamento privilegia quindi soluzioni standardizzate e meccanicamente leggibili, riducendo al minimo costi e duplicazioni informative.
Formato dei dati e leggibilità meccanica
L’articolo 1 stabilisce che i dati necessari alla classificazione sono quelli indicati nell’allegato e che devono essere forniti in un formato comune conforme alla norma ISO 20022. Tuttavia, se tali dati sono già contenuti nel White Paper sulle cripto-attività redatto ai sensi degli articoli 6, 19 o 51 del regolamento (UE) 2023/1114, essi possono essere trasmessi nello stesso formato leggibile meccanicamente impiegato per il White Paper, secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984. Ne deriva un regime flessibile, che consente il riuso del dato già predisposto per la notifica o pubblicazione del White Paper.
Identificazione della persona giuridica
L’articolo 2 si concentra sul LEI, utilizzato per identificare le persone giuridiche che redigono i White Paper. Il codice deve essere valido e rilasciato secondo le condizioni del sistema internazionale LEI, nonché correttamente inserito nella base dati gestita dall’unità operativa centrale designata. La previsione è funzionale all’univoca attribuzione del White Paper al soggetto responsabile e alla qualità del dato registrato.
Identificazione della cripto-attività e del White Paper
L’articolo 3 regola gli identificativi digitali. Quando disponibile, si usa l’ISO 24165 DTI per identificare il White Paper con un identificativo valido di tipo 3 relativo al gruppo di cripto-attività e per identificare singolarmente le cripto-attività cui il White Paper si riferisce. Se l’ISO 24165 DTI non è disponibile, il White Paper deve ricorrere a un identificativo del token digitale approvato dall’ESMA a livello di Unione, purché presenti requisiti rigorosi di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, costo ragionevole e adeguata governance.
Dati elencati nell’allegato
L’allegato dettaglia i campi da comunicare per la classificazione nel registro. Tra i principali figurano:
- tipo di White Paper: ARTW per token collegati ad attività, EMTW per token di moneta elettronica, OTHR per le altre cripto-attività;
- dati identificativi dell’emittente, inclusi denominazione, forma giuridica secondo ISO 20275, LEI e altri identificativi nazionali eventualmente richiesti;
- dati del soggetto che redige il White Paper, inclusi LEI e altri identificativi nazionali;
- identificativo del gestore della piattaforma di negoziazione mediante MIC;
- contatti e riferimenti dell’emittente, compresi indirizzo, telefono, e-mail e sito web;
- Stato membro d’origine e Stati membri ospitanti, secondo le definizioni del regolamento (UE) 2023/1114;
- data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;
- eventuali altri servizi prestati dall’emittente, con riferimento agli atti dell’Unione o nazionali applicabili;
- date di autorizzazione e revoca, se del caso;
- data di pubblicazione del White Paper o del White Paper modificato;
- data e ora dell’ultima notifica all’autorità competente;
- lingua o lingue del documento;
- identificativo di registrazione, riferimento del file dati, tipo di segnalazione (NEWT, MODI, EROR, CORR) e versione del dataset;
- identificativo DTI della cripto-attività e identificativo FFG DTI del gruppo fungibile, se disponibili;
- contrassegno relativo alla presenza di dati personali.
Specifiche tecniche dei formati
L’allegato contiene anche la legenda tecnica per i formati dei dati: alfanumerici, date ISO 8601, numeri decimali, interi, DTI, FFG DTI, LEI e MIC. Sono definite inoltre le modalità di rappresentazione delle date e ore in UTC e i codici standard per il tipo di segnalazione e per il tipo di White Paper.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 23 dicembre 2025. La scelta dell’applicazione differita è motivata dall’esigenza di allineamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 e di consentire l’adeguamento di emittenti e autorità competenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Dati per la classificazione nel registro
L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’elenco dei dati necessari alla classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114. Tali dati devono essere forniti in un formato comune conforme alla norma ISO 20022. In deroga, se i dati sono già inclusi nel White Paper ai sensi degli articoli 6, 19 o 51 del regolamento (UE) 2023/1114, possono essere trasmessi nello stesso formato leggibile meccanicamente usato per il White Paper, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984.
Identificativo della persona giuridica (LEI)
L’articolo 2 prevede che, quando si utilizza l’identificativo LEI ISO 17442, il soggetto che redige il White Paper assicuri che il LEI sia valido e rilasciato secondo le condizioni di una qualunque unità operativa locale del sistema internazionale di identificazione delle persone giuridiche, e che sia inserito nella banca dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione.
Identificazione del White Paper e della cripto-attività
L’articolo 3 disciplina l’uso degli identificativi digitali. Se è disponibile, il White Paper è identificato con un identificativo valido di tipo 3 relativo al gruppo di cripto-attività; inoltre ciascuna cripto-attività cui il White Paper si riferisce deve essere identificata individualmente con un identificativo valido. Se l’ISO 24165 DTI non è disponibile, occorre usare un identificativo del token digitale approvato dall’ESMA a livello di Unione, purché soddisfi requisiti di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, disponibilità a costi ragionevoli e adeguato quadro di governance.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 23 dicembre 2025. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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