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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/421

Regolamento delegato (UE) 2025/421 della Commissione, del 16 dicembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati necessari per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività e le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente

Normativa europea32025R0421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il MiCA stabilendo quali dati devono essere usati per classificare i White Paper sulle cripto-attività nel registro dell’articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114. Definisce inoltre regole tecniche su formati standard, identificativi della persona giuridica e identificativi digitali dei token, al fine di garantire leggibilità meccanica e coerenza tra autorità competenti ed ESMA. L’applicazione è differita al 23 dicembre 2025 per allinearsi alle regole sui moduli e modelli dei White Paper e consentire l’adeguamento degli operatori.

Norme tecniche di regolamentazione che definiscono i dati necessari per classificare i White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114 e le modalità per renderli leggibili meccanicamente.

Ambito di applicazione

Si applica ai White Paper sulle cripto-attività disciplinati dagli articoli 6, 19 e 51 del regolamento (UE) 2023/1114, nonché ai dati trasmessi dalle autorità competenti all’ESMA per l’alimentazione del registro dei White Paper sulle cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronica e dei prestatori di servizi per le cripto-attività. Coinvolge le persone che redigono i White Paper, le autorità competenti nazionali e l’ESMA. Non disciplina il merito dell’offerta o dell’emissione, ma i dati di classificazione, l’identificazione e il formato di trasmissione nel contesto del registro; si applica dal 23 dicembre 2025.

Norme tecniche sui dati per la classificazione dei White Paper sulle cripto-attività

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2023/1114, in particolare l’articolo 109, paragrafo 8, terzo comma, per specificare i dati necessari alla classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro dedicato. La finalità dichiarata è favorire l’accessibilità dei White Paper, supportare il lavoro delle autorità competenti e garantire un trattamento efficiente e coerente dei dati, anche in vista dell’interoperabilità con il punto di accesso unico europeo (ESAP) e con le regole sui moduli e modelli dei White Paper previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984.

Contesto e finalità operative

I considerando chiariscono che il registro deve contenere informazioni idonee a facilitare la classificazione dei White Paper secondo le tipologie di cripto-attività previste dal MiCA. Le autorità competenti devono poter verificare l’applicazione coerente delle prescrizioni regolamentari, mentre ESMA deve ricevere i dati in un formato efficiente e riutilizzabile. Il regolamento privilegia quindi soluzioni standardizzate e meccanicamente leggibili, riducendo al minimo costi e duplicazioni informative.

Formato dei dati e leggibilità meccanica

L’articolo 1 stabilisce che i dati necessari alla classificazione sono quelli indicati nell’allegato e che devono essere forniti in un formato comune conforme alla norma ISO 20022. Tuttavia, se tali dati sono già contenuti nel White Paper sulle cripto-attività redatto ai sensi degli articoli 6, 19 o 51 del regolamento (UE) 2023/1114, essi possono essere trasmessi nello stesso formato leggibile meccanicamente impiegato per il White Paper, secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984. Ne deriva un regime flessibile, che consente il riuso del dato già predisposto per la notifica o pubblicazione del White Paper.

Identificazione della persona giuridica

L’articolo 2 si concentra sul LEI, utilizzato per identificare le persone giuridiche che redigono i White Paper. Il codice deve essere valido e rilasciato secondo le condizioni del sistema internazionale LEI, nonché correttamente inserito nella base dati gestita dall’unità operativa centrale designata. La previsione è funzionale all’univoca attribuzione del White Paper al soggetto responsabile e alla qualità del dato registrato.

Identificazione della cripto-attività e del White Paper

L’articolo 3 regola gli identificativi digitali. Quando disponibile, si usa l’ISO 24165 DTI per identificare il White Paper con un identificativo valido di tipo 3 relativo al gruppo di cripto-attività e per identificare singolarmente le cripto-attività cui il White Paper si riferisce. Se l’ISO 24165 DTI non è disponibile, il White Paper deve ricorrere a un identificativo del token digitale approvato dall’ESMA a livello di Unione, purché presenti requisiti rigorosi di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, costo ragionevole e adeguata governance.

Dati elencati nell’allegato

L’allegato dettaglia i campi da comunicare per la classificazione nel registro. Tra i principali figurano:

  • tipo di White Paper: ARTW per token collegati ad attività, EMTW per token di moneta elettronica, OTHR per le altre cripto-attività;
  • dati identificativi dell’emittente, inclusi denominazione, forma giuridica secondo ISO 20275, LEI e altri identificativi nazionali eventualmente richiesti;
  • dati del soggetto che redige il White Paper, inclusi LEI e altri identificativi nazionali;
  • identificativo del gestore della piattaforma di negoziazione mediante MIC;
  • contatti e riferimenti dell’emittente, compresi indirizzo, telefono, e-mail e sito web;
  • Stato membro d’origine e Stati membri ospitanti, secondo le definizioni del regolamento (UE) 2023/1114;
  • data di inizio dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione;
  • eventuali altri servizi prestati dall’emittente, con riferimento agli atti dell’Unione o nazionali applicabili;
  • date di autorizzazione e revoca, se del caso;
  • data di pubblicazione del White Paper o del White Paper modificato;
  • data e ora dell’ultima notifica all’autorità competente;
  • lingua o lingue del documento;
  • identificativo di registrazione, riferimento del file dati, tipo di segnalazione (NEWT, MODI, EROR, CORR) e versione del dataset;
  • identificativo DTI della cripto-attività e identificativo FFG DTI del gruppo fungibile, se disponibili;
  • contrassegno relativo alla presenza di dati personali.

Specifiche tecniche dei formati

L’allegato contiene anche la legenda tecnica per i formati dei dati: alfanumerici, date ISO 8601, numeri decimali, interi, DTI, FFG DTI, LEI e MIC. Sono definite inoltre le modalità di rappresentazione delle date e ore in UTC e i codici standard per il tipo di segnalazione e per il tipo di White Paper.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 23 dicembre 2025. La scelta dell’applicazione differita è motivata dall’esigenza di allineamento con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 e di consentire l’adeguamento di emittenti e autorità competenti. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Dati per la classificazione nel registro

L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’elenco dei dati necessari alla classificazione dei White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109 del regolamento (UE) 2023/1114. Tali dati devono essere forniti in un formato comune conforme alla norma ISO 20022. In deroga, se i dati sono già inclusi nel White Paper ai sensi degli articoli 6, 19 o 51 del regolamento (UE) 2023/1114, possono essere trasmessi nello stesso formato leggibile meccanicamente usato per il White Paper, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984.

Identificativo della persona giuridica (LEI)

L’articolo 2 prevede che, quando si utilizza l’identificativo LEI ISO 17442, il soggetto che redige il White Paper assicuri che il LEI sia valido e rilasciato secondo le condizioni di una qualunque unità operativa locale del sistema internazionale di identificazione delle persone giuridiche, e che sia inserito nella banca dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione.

Identificazione del White Paper e della cripto-attività

L’articolo 3 disciplina l’uso degli identificativi digitali. Se è disponibile, il White Paper è identificato con un identificativo valido di tipo 3 relativo al gruppo di cripto-attività; inoltre ciascuna cripto-attività cui il White Paper si riferisce deve essere identificata individualmente con un identificativo valido. Se l’ISO 24165 DTI non è disponibile, occorre usare un identificativo del token digitale approvato dall’ESMA a livello di Unione, purché soddisfi requisiti di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, disponibilità a costi ragionevoli e adeguato quadro di governance.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 4 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 23 dicembre 2025. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecripto-attivitàmercati finanziarivigilanza prudenzialestandard tecnici e interoperabilità dei dati

Testo integrale

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