Ordinanza n. 3350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione della candidata alla sede di Tirana
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, deducendo censure riferite alla procedura di accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e, in particolare, all’assegnazione presso la sede disagiata di Tirana. La ricorrente ha evidenziato di avere conseguito un punteggio superiore a quello di altri candidati immatricolati presso sedi da lei indicate come preferite e ha contestato la mancata copertura di posti risultanti disponibili in base alla capacità ricettiva degli atenei, prospettando un contrasto con i principi costituzionali in materia di accesso alla formazione universitaria. Ha inoltre sostenuto che l’immatricolazione effettuata per evitare la decadenza non potesse valere come acquiescenza. In sede cautelare ha chiesto, in sostanza, l’assegnazione a una sede diversa da quella di Tirana.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, in parziale riforma dell’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare nei limiti indicati. Il Collegio ha riconosciuto che le restrizioni numeriche all’accesso ai corsi universitari trovano giustificazione nell’esigenza statale di assicurare adeguati livelli e standard minimi di formazione, ma ha ritenuto che, nella fase di sommaria delibazione, le censure concernenti l’intera procedura fossero logicamente incompatibili con l’ammissione immediata presso una sede diversa da quella assegnata. Ha invece ritenuto meritevole di accoglimento la censura relativa alla specifica assegnazione della sede di Tirana, ravvisando tutela dell’affidamento e danno grave e irreparabile derivanti dall’assegnazione a una sede particolarmente differenziata e disagiata. Ha inoltre escluso che l’immatricolazione effettuata per evitare la decadenza integrasse acquiescenza. L’Amministrazione è stata ordinata a: effettuare gli scorrimenti necessari per coprire i posti vacanti; verificare, all’esito, se il punteggio della candidata consentisse l’assegnazione di un posto vacante presso una delle sedi preferite diverse da quella contestata; in caso positivo, assegnarle il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Sono state disposte la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito e la compensazione delle spese del doppio grado cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 11, c.p.a.
Consente la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.
art. 34 Cost.
È richiamato, insieme ai principi costituzionali sull’accesso all’istruzione, quale parametro della questione relativa alle restrizioni numeriche all’accesso universitario.
sentenza Corte costituzionale n. 383/1998
È richiamata per la giustificazione delle limitazioni numeriche all’accesso ai corsi universitari in funzione della garanzia di adeguati livelli e standard minimi di formazione.
Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE
Sono richiamate nel quadro delle esigenze di assicurare standard adeguati di formazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la richiesta di ammissione a una sede universitaria diversa da quella assegnata deve essere valutata in rapporto alla concreta misura cautelare domandata: censure rivolte all’intera procedura di accesso possono risultare logicamente incompatibili con l’immediata assegnazione individuale a una sede alternativa.
- L’immatricolazione effettuata dal candidato al solo fine di evitare la decadenza non costituisce, di per sé, acquiescenza all’assegnazione della sede contestata.
- L’assegnazione a una sede universitaria particolarmente differenziata e disagiata può giustificare una tutela cautelare quando emergano, in via sommaria, un affidamento meritevole di protezione e un danno grave e irreparabile.
- In presenza di posti vacanti, l’amministrazione deve procedere agli scorrimenti necessari e verificare, sulla base del punteggio conseguito e dell’ordine delle preferenze espresse, la possibilità di assegnare il candidato a una sede preferita diversa da quella originariamente attribuita.
- Le limitazioni numeriche all’accesso ai corsi universitari sono giustificate dall’esigenza di garantire adeguati livelli e standard minimi di formazione; la concreta utilizzazione dei posti disponibili deve tuttavia essere scrutinata alla luce dei principi costituzionali richiamati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4323/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4324/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4325/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4326/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4327/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 4 ago 2026Ordinanza n. 4328/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →