Cassazione Penale, Sentenza n. 31611/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva accolto il reclamo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria contro l'annullamento, per vizio procedurale, della sanzione disciplinare (esclusione da attività ricreative e sportive per 5 giorni) inflitta al detenuto il 14/11/2016. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 DPR n. 230/2000, sostenendo che la contestazione dell'addebito dovesse essere effettuata dal Direttore dell'istituto alla presenza del comandante del reparto e non potesse essere delegata ad un agente; perciò la contestazione operata da soggetto delegato avrebbe leso il diritto di difesa e comportato nullità del procedimento disciplinare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che la contestazione dell'addebito, effettuata su delega del Direttore dal comandante del reparto in presenza di altro appartenente del ruolo degli ispettori, non integri una nullità automatica. La delega è ammissibile nell'ambito amministrativo e la formalità prevista dall'art. 81 DPR n. 230/2000 rileva come nullità solo se abbia concretamente danneggiato l'interesse del detenuto. Il ricorrente non ha indicato alcun concreto pregiudizio e, inoltre, non ha eccepito la irregolarità tempestivamente dinanzi al Consiglio di Disciplina, con la conseguente decadenza. Per questi motivi la Corte ha confermato l'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81
La norma assegna al Direttore la competenza di contestare l'addebito alla presenza del comandante del reparto; tuttavia la Corte interpreta che la competenza amministrativa non esclude la possibilità di delega e che la formalità prevista rileva come nullità solo se abbia arrecato concreto pregiudizio al detenuto
Regolamento sull'ordinamento penitenziario, art. 2, comma 1
Viene richiamato il principio secondo cui il direttore si avvale del personale penitenziario secondo le rispettive competenze, a supporto della ammissibilità della delega nella contestazione dell'addebito
Codice di procedura penale, art. 182, commi 2 e 3
Applicazione dei principi in materia di nullità processuale: l'eccezione relativa all'irregolarità doveva essere sollevata tempestivamente (all'apertura dell'udienza) davanti al Consiglio di Disciplina, a pena di decadenza
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità del ricorso senza elementi escludenti la colpa, la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata: Cass. Sez. 1 n. 35021 del 26/06/2017 (Cava) e Sez. 1 n. 43305 del 14/11/2007 (Marchese)
Precedenti di legittimità affermano che la contestazione può essere ritenuta valida anche se effettuata da soggetto delegato purché sia garantita la funzione protettiva della formalità (presenza di secondo funzionario) e che l'eventuale nullità rilevi solo se sia concreto il danno subito dal detenuto
Massime di principio
- La competenza prevista per il Direttore dall'art. 81 DPR 230/2000 non esclude in astratto la delega: la contestazione può essere valida anche se effettuata da un delegato, purché sussista la garanzia prevista (presenza di un secondo funzionario apicale o equivalente tutela formale)
- La mera irregolarità formale non determina automaticamente la nullità del procedimento disciplinare: è necessario dimostrare il concreto pregiudizio subito dal detenuto dall'omessa osservanza della formalità
- Le eccezioni relative a vizi procedurali nella sede del Consiglio di Disciplina devono essere sollevate tempestivamente (all'apertura dell'udienza), altrimenti si incorre in decadenza e l'eccezione può essere disattesa
- In sede di impugnazione in Cassazione, se il ricorso è manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
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