Cassazione Civile, Ordinanza n. 20609/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per riprese IVA e IRAP relative agli anni d’imposta 2009-2011. Le riprese erano state fondate su un procedimento penale per frode fiscale e, in particolare, sulla contestazione di una illegittima somministrazione di manodopera, occultata mediante contratti di appalto stipulati con più soggetti per lo svolgimento della lavorazione delle carni presso lo stabilimento della contribuente. In primo grado il ricorso della società era stato accolto per difetto di prova dell’intermediazione abusiva di manodopera; in appello l’Agenzia aveva ottenuto riforma integrale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione ha depositato memoria comunicando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, allegando le quietanze di pagamento e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e versato gli importi dovuti, senza che risultasse notificato un diniego della definizione. Ha quindi dichiarato estinto il processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento del doppio contributo unificato, in ragione dell’estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
commi 186 e ss.; comma 194; comma 198; comma 200
La definizione delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; in assenza di diniego notificato, la controversia va dichiarata estinta. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
d.l. 34/2023
come modificato dal d.l. 34/23
Ha inciso sulla disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte ai fini del perfezionamento della procedura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
c.d. "doppio contributo unificato"
Non ricorrono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato quando il giudizio si estingue per adesione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, depositando la domanda e dimostrando il pagamento dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto se non risulta notificato un diniego nei termini previsti.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata determina la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di sanatoria.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata esclude l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
- In presenza di perfezionamento della procedura agevolata, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso, limitandosi a prendere atto dell’intervenuta causa estintiva.
Come è indicizzato
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