Cassazione Penale, Ordinanza n. 30474/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Il primo motivo contestava la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che non fossero sufficientemente utilizzabili o attendibili; il secondo motivo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio per cui le regole dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la responsabilità se il giudice verifica e motiva sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto. Ha poi ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la motivazione del diniego delle attenuanti generiche era immune da evidenti illogicità e il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, c.p.p.
non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa
La regola di valutazione rafforzata prevista per le dichiarazioni dei coimputati o imputati di reato connesso non vale per la persona offesa, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a base della condanna se il giudice verifica credibilità e attendibilità del narrato.
art. 62-bis c.p.
Non è citato espressamente nel testo, ma la decisione riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che la motivazione può limitarsi agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
art. 616 c.p.p.
È implicitamente applicato nella condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole prova sufficiente ai fini dell'affermazione di responsabilità, purché il giudice dia conto della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
- Le regole di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. non si applicano alla persona offesa, ma alle dichiarazioni provenienti da soggetti diversi, con la conseguenza che non è necessaria una corroborazione esterna nei termini richiesti per i coimputati o imputati di reato connesso.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- In sede di legittimità, la censura sulla motivazione è inammissibile o infondata quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito priva di evidenti illogicità della motivazione impugnata.
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