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Sentenza

Sentenza n. 2487/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401492

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco degli idonei e atti della procedura concorsuale per la copertura di 46 posti di assistente amministrativo, inclusi la delibera di presa d’atto dei lavori della commissione e i verbali della prova orale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, ammesso alla procedura di stabilizzazione indetta dall’ASP di Trapani ai sensi dell’art. 1, comma 268, della l. 234/2021, ha contestato la validità della prova orale e la propria esclusione per mancato conseguimento del punteggio minimo. In particolare, ha dedotto la violazione del principio di pubblicità della prova orale, sostenendo che la seduta si sarebbe svolta in un’aula di dimensioni insufficienti; l’insufficiente predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione della prova orale; l’irregolare somministrazione di una domanda a un altro candidato, con richiesta di annullamento della relativa parte della selezione; nonché ulteriori censure dirette all’annullamento della stabilizzazione di un’altra candidata. Ha inoltre chiesto il risarcimento in forma specifica mediante indizione di una nuova prova orale. Prima della decisione il ricorrente ha notificato all’amministrazione la rinuncia al ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata ritualmente proposta e notificata all’amministrazione resistente e che era venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha tuttavia esaminato, ai fini della regolazione delle spese, l’esito prevedibile delle censure. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla pubblicità della prova orale, poiché l’aula era aperta al pubblico e quattro persone avevano potuto assistere alla prova. Ha ritenuto infondata anche la censura relativa alla predeterminazione dei criteri, poiché il verbale n. 1 indicava sufficientemente i criteri della compiutezza e della chiarezza espositiva. Ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse la censura sull’errore nella somministrazione della domanda a un altro candidato, poiché l’errore era stato prontamente corretto e, comunque, un eventuale vizio avrebbe potuto incidere soltanto sulla prova di quel candidato, senza vantaggio concreto per il ricorrente, la cui inidoneità sarebbe rimasta ferma. Per la medesima ragione ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla stabilizzazione di un’altra candidata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’ASP di Trapani, liquidate in 700 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, l. 234/2021

    Costituisce la base normativa della procedura riservata di stabilizzazione del personale reclutato con contratto di lavoro flessibile.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante lo svolgimento di una nuova prova orale; la domanda non è stata esaminata nel merito per l’estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudizio è dichiarato estinto a seguito della rinuncia al ricorso.

  • art. 84, commi 1 e 2, c.p.a.

    Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

    La rinuncia ritualmente notificata determina l’estinzione del giudizio; di regola il rinunciante sopporta le spese degli atti processuali, salvo compensazione motivata.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente proposta e notificata alla parte resistente determina l’estinzione del giudizio per venir meno dell’interesse alla prosecuzione, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • La prova orale di un concorso soddisfa il requisito della pubblicità quando si svolge in un’aula concretamente aperta al pubblico, anche se di dimensioni limitate, purché sia consentito l’accesso a persone interessate ad assistervi.
  • I criteri di valutazione della prova orale sono sufficientemente predeterminati quando il verbale della commissione individua parametri valutativi comprensibili e verificabili, quali la compiutezza e la chiarezza espositiva.
  • È inammissibile per carenza di interesse la censura relativa all’irregolarità della prova sostenuta da un altro candidato quando l’eventuale annullamento potrebbe incidere soltanto sulla posizione di quest’ultimo e non determinerebbe alcun vantaggio concreto per il ricorrente, la cui esclusione resterebbe comunque ferma.
  • Il rinunciante deve sostenere le spese di lite ai sensi dell’art. 84, comma 2, c.p.a., salva la facoltà del giudice di compensarle; la condanna può essere motivata anche considerando la manifesta infondatezza o inammissibilità delle censure che avrebbero definito il giudizio nel merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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