Cassazione Civile, Ordinanza n. 28175/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (gestore)
La controversia
La controversia nasce dall’accertato inadempimento del gestore dell’energia elettrica all’obbligo di emettere e inviare fatture bimestrali contenenti il dettaglio dei consumi, delle spese e delle tariffe applicate. Il giudice di pace aveva accolto le domande dell’utente, disponendo anche la rateizzazione di una fattura di conguaglio e riconoscendo un indennizzo e un risarcimento per danni patrimoniali. In appello, il tribunale ha riformato solo la parte risarcitoria, rigettando la domanda di danno da perdita di chance. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’utente deduce violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2729 c.c., sostenendo che, una volta accertato l’inadempimento, il giudice avrebbe dovuto riconoscere il danno da perdita della possibilità di verificare offerte economiche più vantaggiose di altri gestori. Il ricorrente richiama la giurisprudenza sulla perdita di chance, affermando che il pregiudizio va provato in termini di mera possibilità e può essere liquidato equitativamente; lamenta inoltre che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto generica l’allegazione del danno e insufficiente la prova per presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che, pur dovendosi distinguere la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile dal risultato finale, la domanda risarcitoria richiede comunque una specifica allegazione e prova di un’apprezzabile e concreta possibilità perduta, non essendo sufficiente un riferimento ipotetico o generico alla possibilità di ottenere condizioni economiche migliori. Il tribunale aveva correttamente reputato generica la deduzione del danno perché l’istante non aveva indicato un preciso operatore concorrente né la tariffa più favorevole che avrebbe accettato. La Corte ha inoltre ribadito che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. attiene al quantum e non sostituisce la prova dell’an debeatur, sicché non opera alcun automatismo risarcitorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato; nessuna spesa di legittimità è stata liquidata perché la società intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
Richiamato come norma sulla responsabilità contrattuale per inadempimento, ma il motivo è stato respinto perché la prova del danno da perdita di chance non era stata adeguatamente allegata e dimostrata.
art. 1223 c.c.
Richiamato in tema di risarcibilità del danno conseguenza; la Corte ha ribadito che il danno deve essere provato nei suoi elementi costitutivi.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa è ammessa solo per determinare il quantum, non per supplire alla mancanza di prova dell’esistenza del danno.
art. 2729 c.c.
Richiamato a sostegno della prova per presunzioni; la Corte esige comunque elementi concreti e non generici per fondare la perdita di chance.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel danno da perdita di chance, il pregiudizio risarcibile non coincide con il risultato finale mancato, ma con la perdita concreta e apprezzabile della possibilità di conseguirlo.
- La parte che invoca la perdita di chance deve allegare e provare specificamente quali concrete opportunità siano state perdute e quale seria possibilità di risultato favorevole sia stata sacrificata dall’altrui condotta.
- Non è sufficiente una deduzione generica o ipotetica della possibilità di ottenere condizioni migliori: occorre dimostrare un nesso causale tra l’inadempimento e la perdita della chance.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non esonera dall’onere di provare l’an debeatur del danno, ma serve solo a quantificarlo quando la sua esistenza sia accertata.
- In materia di perdita di chance, il giudice deve evitare automatismi risarcitori e verificare con rigore sia la concreta incidenza della condotta illecita sulla possibilità perduta sia l’apprezzabilità di tale possibilità.
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