Cassazione Penale, Sentenza n. 15703/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 23/03/2021 con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo relativo al divieto di scambio di libri e riviste tra detenuti appartenenti alla stessa area di socialità, nonostante un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 14/03/2017 che aveva riconosciuto tale diritto (con nomina di commissario ad acta per l'esecuzione). Attanasio denunciava l'inerzia/contrasto dell'Amministrazione penitenziaria (Direzione di Novara) che, con provvedimento del 28/01/2021, escludeva espressamente il passaggio di quotidiani, libri e riviste tra detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis, lamentando la mera apparenza della motivazione e la mancata esecuzione dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, nel procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis O.P., il Magistrato di Sorveglianza deve verificare effettivamente la condotta del commissario ad acta e l'esatta ottemperanza all'ordinanza giudiziale, anche quando l'Amministrazione dichiari di aver adempiuto. La Corte ha rilevato la contraddizione tra la presa d'atto del Magistrato (che riteneva il diritto soddisfatto) e le ripetute dichiarazioni del ricorrente e il documento della Direzione di Novara che escludeva gli scambi. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Sassari per verificare l'esatta ottemperanza alla decisione che aveva riconosciuto il diritto allo scambio di libri e riviste, nei limiti e con le modalità indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n.97/2020, disponendo i provvedimenti necessari (fino alla sostituzione del commissario ad acta se del caso).
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2, Ordinamento penitenziario
Indica il regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; contestualizza la limitazione della circolazione di materiali ma non esclude in astratto lo scambio tra detenuti della stessa area di socialità.
art. 35-bis, comma 5, Ordinamento penitenziario
Disciplina il procedimento di ottemperanza volto a garantire l'effettività delle decisioni giudiziali contro eventuali condotte inerti o elusive dell'amministrazione; è lo strumento procedurale che consente al giudice di controllare l'esecuzione delle ordinanze penitenziarie.
art. 35-bis, commi 6 e 7, Ordinamento penitenziario
Attribuiscono al giudice poteri incisivi in sede di ottemperanza, tra cui dettare tempi e modalità di adempimento, dichiarare nulli gli atti amministrativi elusivi del giudicato e nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, e prevedono che il giudice conosca di tutte le questioni relative alla esatta ottemperanza.
art. 666, comma 2, codice di procedura penale
Rilevato dal ricorrente come parametro procedurale, relativo al procedimento di reclamo in materia penitenziaria; la censura era di mera apparenza della motivazione rispetto alla mancata verifica dell'ottemperanza.
Sentenza Corte costituzionale n.97/2020
Ha riservato all'Amministrazione penitenziaria la regolazione delle modalità di scambio tra detenuti della stessa area di socialità e la possibilità di predeterminare eventuali limitazioni, ma non ha eliminato il diritto allo scambio riconosciuto dal giudice; le eventuali limitazioni devono essere disciplinate e motivate dall'amministrazione.
Massime di principio
- Il procedimento di ottemperanza ex art.35-bis O.P. è uno strumento effettivo: il giudice deve verificare concretamente l'esecuzione dell'ordinanza e non limitarsi a prendere atto di dichiarazioni formali dell'Amministrazione.
- La nomina di un commissario ad acta impone al magistrato di controllo la verifica dell'operato del commissario e, in caso di inadempienza, la possibilità di sostituirlo o imporre misure efficaci per l'esecuzione.
- La giurisprudenza costituzionale che riserva la regolazione delle modalità all'Amministrazione non autorizza l'Amministrazione a emanare atti che elidano il diritto riconosciuto dal giudice; le limitazioni devono essere specifiche, motivate e proporzionate.
- In casi di contrasto tra l'atto amministrativo e il giudicato su diritti dei detenuti, è necessario produrre documentazione precisa (disposizioni di servizio, comunicazioni ufficiali, richieste respinte) per dimostrare la mancata esecuzione e ottenere il controllo dell'ottemperanza.
- Il Magistrato di Sorveglianza, nel giudizio di ottemperanza, può imporre tempi e modalità di adempimento e dichiarare nulli atti amministrativi elusivi; pertanto, la mera presa d'atto dell'Amministrazione non esaurisce il potere di tutela del giudice.
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