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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15703/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 23/03/2021 con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo relativo al divieto di scambio di libri e riviste tra detenuti appartenenti alla stessa area di socialità, nonostante un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 14/03/2017 che aveva riconosciuto tale diritto (con nomina di commissario ad acta per l'esecuzione). Attanasio denunciava l'inerzia/contrasto dell'Amministrazione penitenziaria (Direzione di Novara) che, con provvedimento del 28/01/2021, escludeva espressamente il passaggio di quotidiani, libri e riviste tra detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis, lamentando la mera apparenza della motivazione e la mancata esecuzione dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato che, nel procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis O.P., il Magistrato di Sorveglianza deve verificare effettivamente la condotta del commissario ad acta e l'esatta ottemperanza all'ordinanza giudiziale, anche quando l'Amministrazione dichiari di aver adempiuto. La Corte ha rilevato la contraddizione tra la presa d'atto del Magistrato (che riteneva il diritto soddisfatto) e le ripetute dichiarazioni del ricorrente e il documento della Direzione di Novara che escludeva gli scambi. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Sassari per verificare l'esatta ottemperanza alla decisione che aveva riconosciuto il diritto allo scambio di libri e riviste, nei limiti e con le modalità indicate dalla sentenza della Corte costituzionale n.97/2020, disponendo i provvedimenti necessari (fino alla sostituzione del commissario ad acta se del caso).

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2, Ordinamento penitenziario

    Indica il regime differenziato cui è sottoposto il detenuto; contestualizza la limitazione della circolazione di materiali ma non esclude in astratto lo scambio tra detenuti della stessa area di socialità.

  • art. 35-bis, comma 5, Ordinamento penitenziario

    Disciplina il procedimento di ottemperanza volto a garantire l'effettività delle decisioni giudiziali contro eventuali condotte inerti o elusive dell'amministrazione; è lo strumento procedurale che consente al giudice di controllare l'esecuzione delle ordinanze penitenziarie.

  • art. 35-bis, commi 6 e 7, Ordinamento penitenziario

    Attribuiscono al giudice poteri incisivi in sede di ottemperanza, tra cui dettare tempi e modalità di adempimento, dichiarare nulli gli atti amministrativi elusivi del giudicato e nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi, e prevedono che il giudice conosca di tutte le questioni relative alla esatta ottemperanza.

  • art. 666, comma 2, codice di procedura penale

    Rilevato dal ricorrente come parametro procedurale, relativo al procedimento di reclamo in materia penitenziaria; la censura era di mera apparenza della motivazione rispetto alla mancata verifica dell'ottemperanza.

  • Sentenza Corte costituzionale n.97/2020

    Ha riservato all'Amministrazione penitenziaria la regolazione delle modalità di scambio tra detenuti della stessa area di socialità e la possibilità di predeterminare eventuali limitazioni, ma non ha eliminato il diritto allo scambio riconosciuto dal giudice; le eventuali limitazioni devono essere disciplinate e motivate dall'amministrazione.

Massime di principio

  • Il procedimento di ottemperanza ex art.35-bis O.P. è uno strumento effettivo: il giudice deve verificare concretamente l'esecuzione dell'ordinanza e non limitarsi a prendere atto di dichiarazioni formali dell'Amministrazione.
  • La nomina di un commissario ad acta impone al magistrato di controllo la verifica dell'operato del commissario e, in caso di inadempienza, la possibilità di sostituirlo o imporre misure efficaci per l'esecuzione.
  • La giurisprudenza costituzionale che riserva la regolazione delle modalità all'Amministrazione non autorizza l'Amministrazione a emanare atti che elidano il diritto riconosciuto dal giudice; le limitazioni devono essere specifiche, motivate e proporzionate.
  • In casi di contrasto tra l'atto amministrativo e il giudicato su diritti dei detenuti, è necessario produrre documentazione precisa (disposizioni di servizio, comunicazioni ufficiali, richieste respinte) per dimostrare la mancata esecuzione e ottenere il controllo dell'ottemperanza.
  • Il Magistrato di Sorveglianza, nel giudizio di ottemperanza, può imporre tempi e modalità di adempimento e dichiarare nulli atti amministrativi elusivi; pertanto, la mera presa d'atto dell'Amministrazione non esaurisce il potere di tutela del giudice.

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