Cassazione Penale, Ordinanza n. 32587/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché sottoscritto personalmente dal condannato, anziché da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. All'inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non risultando esclusa la colpa nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente ha proposto personalmente un reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva negato l'ordine di ottemperanza a un precedente provvedimento assunto il 15 marzo 2024. Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila, con ordinanza del 14 aprile 2026, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'interessato e non da un difensore abilitato, il ricorrente è stato ritenuto privo di legittimazione alla proposizione del ricorso. La Corte ha quindi applicato la causa di inammissibilità prevista dagli artt. 591, comma 1, lettera a), e 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando altresì l'assenza di profili idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale è requisito necessario dell'impugnazione; la sottoscrizione personale dell'interessato determina l'inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso.
Il difetto di legittimazione, riconducibile alla sottoscrizione personale dell'impugnazione da parte di soggetto non legittimato, può essere dichiarato dalla Corte senza formalità di procedura.
art. 591, comma 1, lettera a), c.p.p.
La proposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione.
La mancanza della legittimazione a proporre l'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
È richiamata a fondamento della valutazione relativa alla presenza di profili di colpa necessari per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato non soddisfa il requisito previsto dall'art. 613 c.p.p. e rende l'impugnazione inammissibile.
- La sottoscrizione personale del ricorso da parte di un soggetto non legittimato integra una causa di inammissibilità riconducibile all'art. 591, comma 1, lettera a), c.p.p., dichiarabile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando non risultino esclusi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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