Cassazione Penale, Sentenza n. 26041/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per un capo relativo a reati in materia di armi e gli arresti domiciliari per un capo di tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso. La difesa contesta, da un lato, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza: il riconoscimento dell'autore degli spari sarebbe fondato su immagini di videosorveglianza di pessima qualità, su una stima approssimativa dell'altezza del soggetto e su un reperto indossato come travisamento, sul quale il DNA dell'indagato è emerso da un profilo genetico misto, senza che sia stato accertato se il reperto fosse effettivamente quello usato nel fatto e senza verifica di residui da sparo o della catena di custodia. Dall'altro lato, contesta l'aggravante del metodo mafioso, sostenendo che il Tribunale avrebbe valorizzato solo la cornice territoriale e l'eclatanza del gesto, senza dimostrare che la condotta fosse concretamente idonea a evocare l'appartenenza o contiguità mafiosa e a ingenerare un effettivo stato di soggezione nella vittima, anche considerando la reazione attiva della persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara l'intero ricorso inammissibile. Ritiene che l'ordinanza impugnata sia motivata in modo completo e non illogico: l'identificazione dell'indagato è ritenuta sorretta, anzitutto, dalle riprese video che mostrano una somiglianza fisica e la compatibilità di altezza e corporatura, e solo in via corroborativa dal riscontro genetico sullo scaldacollo; le doglianze su foulard/scaldacollo, sull'assenza di esame balistico e sulla natura mista del DNA non scalfiscono la tenuta del quadro indiziario, mentre la censura sui protocolli scientifici e sulla catena di custodia è giudicata inammissibile perché generica e non ritualmente dedotta. Anche la censura sull'aggravante mafiosa è respinta: lo sparo contro la porta del locale e le minacce scritte sono considerati oggettivamente altamente intimidatori, e il richiamo al contesto territoriale e al canovaccio tipico della criminalità organizzata calabrese è ritenuto sufficiente a sorreggere il riferimento al metodo mafioso. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
base normativa del capo cautelare relativo ai reati in materia di armi, confermato dal riesame e non sindacato con successo in cassazione
artt. 56, 610 c.p.
norme poste a fondamento della contestazione di tentata violenza privata
art. 416-bis.1 c.p.
aggravante del metodo mafioso contestata e ritenuta sussistente
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa sul metodo di valutazione della prova indiziaria, ma le censure sono respinte perché il quadro indiziario è stato valutato unitariamente e in modo logico
art. 292 c.p.p.
richiamato dalla Corte nel descrivere il controllo di legittimità sulla motivazione dell'ordinanza cautelare
art. 546 c.p.p.
richiamato come modello motivazionale di riferimento, adattato alla decisione cautelare
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso ordinanze cautelari, la Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova, ma verifica soltanto se il tribunale del riesame abbia dato conto in modo logico e coerente degli indizi e della loro gravità, senza fratture argomentative o manifeste illogicità.
- La prova indiziaria può essere ritenuta sufficiente anche quando singoli elementi, considerati isolatamente, non siano decisivi, purché il loro insieme formi un quadro convergente e unitario idoneo a sostenere una qualificata probabilità di colpevolezza.
- L'identificazione dell'autore del fatto può fondarsi, in sede cautelare, anche su immagini video e su dati fisici compatibili, mentre gli accertamenti genetici svolgono funzione corroborativa se inseriti in un contesto indiziario già significativo.
- La presenza di un profilo genetico misto o di discordanze alleliche non esclude, di per sé, la capacità indiziante del reperto, quando il giudice spieghi perché, nel contesto concreto, il risultato mantenga un elevato grado di verosimiglianza.
- Le doglianze sulla violazione di protocolli scientifici, sulla catena di custodia o su ulteriori accertamenti tecnici sono inammissibili se non specifiche, non ritualmente dedotte e non strettamente collegate ai motivi di ricorso.
- L'aggravante del metodo mafioso richiede una condotta oggettivamente idonea a evocare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa e a creare assoggettamento nella vittima; il giudizio va compiuto ex ante e non può essere escluso dalla sola reazione resistente della persona offesa.
- Il contesto territoriale e le modalità esecutive dell'azione possono concorrere a dimostrare il metodo mafioso quando il fatto si inserisca in un canovaccio riconducibile alla criminalità organizzata e la condotta sia intrinsecamente intimidatoria.
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