Cassazione Penale, Sentenza n. 32484/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per plurimi reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 7, 8, 13 e 18). La ricorrente deduceva carenza e vizio logico della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per ciascun capo: per il capo 7) si censurava il fondamento esclusivo sulla presenza di 3.000 euro su un'autovettura e conversazioni ambigue senza prova di consegna o causale del pagamento; per il capo 8) si contestava l'interpretazione come sospetta di un incontro in garage e l'assunzione che la mazzetta di soldi fosse corrispettivo di quella specifica operazione; per il capo 13) si contestava la forzatura interpretativa che avrebbe equiparato la locuzione "450 bottiglie di vino" a 450 grammi di cocaina e la mancanza di prova di cessione; per il capo 18) si osservava l'assenza di contatti tra la Bianconi e il corriere Orrù, la sua non presenza sul posto e la mancanza di accordi sul tipo di sostanza; inoltre si contestava la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando tempo intercorso dall'ultima contestazione, attività imprenditoriale avviata, precedenti penali riabilitati e cooperazione all'interrogatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente ai capi di imputazione 7) e 18) per grave carenza e vizi logici della motivazione relativi alla gravità indiziaria, disponendo il rinvio per nuovo giudizio su tali capi. Per i restanti capi (8 e 13) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto adeguata e logica la valutazione delle intercettazioni, dell'attività di osservazione e delle riprese video che, integrate, avevano formato indizi gravi circa acquisti e consegne di sostanze per il capo 8) e la cessione descritta nel capo 13). Il giudice di rinvio dovrà inoltre rivalutare le esigenze cautelari alla luce delle nuove conclusioni sui capi 7) e 18).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sostanziale in materia di stupefacenti: gli episodi contestati sono qualificati come acquisto/traffico di sostanze stupefacenti. La valutazione in sede cautelare richiede gravi indizi di responsabilità per tali fattispecie
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata quale riferimento formale per i motivi dedotti
Massime di principio
- Per disporre la custodia cautelare occorrono gravi indizi specifici e motivati: elementi ambigui (es. sola presenza di denaro, incontri in luoghi neutri senza ulteriori riscontri) possono non bastare se non collegati logicamente a una cessione concreta di droga
- Le intercettazioni e l'attività di osservazione devono essere ricondotte con motivazione chiara e congruente ai singoli capi di imputazione: il giudice cautelare deve spiegare in che modo ogni elemento fattuale supporti l'accusa per una specifica operazione
- La presenza di denaro subito dopo un incontro può rafforzare sospetti se correlata a conversazioni, riprese video o movimenti coerenti; tuttavia il collegamento causale (pagamento per consegna) deve essere esplicitato e non assunto in via puramente ipotetica
- L'attribuzione a una specifica persona della droga trovata su un terzo soggetto richiede evidenze di contatto/accordo tra i soggetti o prove che colleghino direttamente il corriere all'indagato; l'assenza di contatti diretti indebolisce la sussistenza dei gravi indizi
- Fattispecie come l'uso di codici (es. "bottiglie di vino") possono legittimamente essere interpretate come riferimenti a droga, ma solo se l'interpretazione è sorretta da elementi circostanziati (concordanza tra intercettazioni, video, consegne e comportamenti)
- Elementi personali e di ingresso nel rischio cautelare (tempo trascorso dall'ultima contestazione, attività lavorativa avviata, riabilitazione, assenza di prove in casa) sono pertinenti alla valutazione delle esigenze cautelari e possono contribuire ad escludere la misura più afflittiva se non sussistono gravi indizi solidi
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