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Sentenza

Sentenza n. 756/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 387/2024, nel procedimento RG. n. 830/2024, resa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro in data 16.08.2024, pubblicata in pari data;

Giustizia amministrativa202600363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anziché estinto per rinuncia, poiché la dichiarazione resa in udienza non rispettava le formalità dell'art. 84, comma 3, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'accordo delle parti. È stata disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

TAR Marche - Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: comportamento dell'amministrazione in relazione all'esecuzione della sentenza n. 387/2024 del Tribunale di Ancona, resa in funzione di giudice del lavoro

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 387/2024, resa dal Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro e pubblicata il 16 agosto 2024. All'udienza camerale del 21 maggio 2026 i difensori del ricorrente hanno dichiarato di voler rinunciare al ricorso. Il TAR ha rilevato che la rinuncia non era stata proposta nel rispetto delle formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; pertanto, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, la dichiarazione è stata qualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Le formalità previste per la rinuncia al ricorso non sono state rispettate; di conseguenza, la dichiarazione resa in udienza non è stata qualificata come rinuncia processuale.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La dichiarazione di rinuncia priva delle formalità richieste è stata valutata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Applicato quale fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla decisione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dalla parte non produce l'estinzione del giudizio se non rispetta le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a.; essa può essere qualificata come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente manifesta validamente o sostanzialmente il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Le spese del giudizio possono essere compensate quando le parti abbiano raggiunto uno specifico accordo in tal senso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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