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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata e per il risarcimento del danno, deducendo: 1) inidoneità della denuncia a costituire querela per assenza della richiesta di punibilità e mancata indicazione del responsabile nonché tardività dell'esposto (denuncia depositata il 03/10/2012, mentre i problemi contabili erano noti dal 2011); 2) nullità della sentenza per mancata ammissione di perizia contabile ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle prove dichiarative e nella ricostruzione dei fatti; 4) ingiusto diniego delle circostanze attenuanti generiche

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi proposti riproponevano censure già esaminate e rigettate dalla corte territoriale e/o attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. In particolare la Corte ha ritenuto valida la denuncia come idonea a manifestare la volontà di perseguire penalmente (quindi procedibile), ha condiviso la valutazione della Corte di Appello sull'inutilità della perizia contabile in sede d'appello (rinnovazione dell'istruttoria eccezionale), e ha considerato infondati i rilievi sulla motivazione e sulle attenuanti. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per contestare l'efficacia della denuncia; la Corte ha ritenuto invece che la denuncia contenesse la volontà inequivoca di perseguire penalmente, sicché era idonea ai fini della procedibilità

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa nell'ambito della censura sulla querela/denuncia; la Corte non ha accolto la tesi difensiva sulla nullità per mancanza della richiesta di punibilità

  • art. 603, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa per la nullità della sentenza per mancata ammissione di perizia contabile; la Corte ha ritenuto la perizia superflua in relazione alla completezza dell'istruttoria di primo grado e alla discrezionalità del giudice di merito circa la rinnovazione dell'istruttoria in appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. sez. 6, sent. n. 20377/2009)

    Principio secondo cui è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già esaminati e disattesi dalla corte territoriale, senza critica argomentata della decisione impugnata

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. sez. un., sent. n. 12602/2015)

    Principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; ciò giustifica il rigetto delle richieste di perizia ritenute superflue

Massime di principio

  • Una denuncia può avere efficacia di querela quando manifesti, anche senza formule 'sacramentali', la volontà inequivoca di perseguire penalmente il responsabile; l'assenza di espressioni formali non determina automaticamente l'inammissibilità della procedura
  • Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di perizia in sede di appello sono eccezionali: il giudice d'appello può legittimamente ritenere la nuova prova superflua se ritiene l'istruttoria di primo grado completa
  • La Cassazione non rivede valutazioni di fatto e di merito (es. credibilità delle prove dichiarative, valutazione della personalità dell'imputato); tali questioni sono riservate al giudice di merito e il loro semplice rilancio in cassazione è spesso inammissibile
  • Il ricorso per cassazione deve svolgere una critica specifica e argomentata rispetto alla decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già rigettate non supera l'esame di ammissibilità
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione che la Corte di legittimità verifica prioritariamente nella sfera della logica e del diritto: la reiterazione di condotte nel tempo e la personalità negativa sono argomenti che possono giustificare il diniego e non sono facilmente sindacabili in cassazione

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