Cassazione Penale, Sentenza n. 41/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata e per il risarcimento del danno, deducendo: 1) inidoneità della denuncia a costituire querela per assenza della richiesta di punibilità e mancata indicazione del responsabile nonché tardività dell'esposto (denuncia depositata il 03/10/2012, mentre i problemi contabili erano noti dal 2011); 2) nullità della sentenza per mancata ammissione di perizia contabile ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle prove dichiarative e nella ricostruzione dei fatti; 4) ingiusto diniego delle circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi proposti riproponevano censure già esaminate e rigettate dalla corte territoriale e/o attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. In particolare la Corte ha ritenuto valida la denuncia come idonea a manifestare la volontà di perseguire penalmente (quindi procedibile), ha condiviso la valutazione della Corte di Appello sull'inutilità della perizia contabile in sede d'appello (rinnovazione dell'istruttoria eccezionale), e ha considerato infondati i rilievi sulla motivazione e sulle attenuanti. Per effetto dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 336 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per contestare l'efficacia della denuncia; la Corte ha ritenuto invece che la denuncia contenesse la volontà inequivoca di perseguire penalmente, sicché era idonea ai fini della procedibilità
art. 124 cod. pen.
Richiamato dalla difesa nell'ambito della censura sulla querela/denuncia; la Corte non ha accolto la tesi difensiva sulla nullità per mancanza della richiesta di punibilità
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa per la nullità della sentenza per mancata ammissione di perizia contabile; la Corte ha ritenuto la perizia superflua in relazione alla completezza dell'istruttoria di primo grado e alla discrezionalità del giudice di merito circa la rinnovazione dell'istruttoria in appello
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Giurisprudenza richiamata (Cass. sez. 6, sent. n. 20377/2009)
Principio secondo cui è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già esaminati e disattesi dalla corte territoriale, senza critica argomentata della decisione impugnata
Giurisprudenza richiamata (Cass. sez. un., sent. n. 12602/2015)
Principio secondo cui la rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e può essere disposta solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; ciò giustifica il rigetto delle richieste di perizia ritenute superflue
Massime di principio
- Una denuncia può avere efficacia di querela quando manifesti, anche senza formule 'sacramentali', la volontà inequivoca di perseguire penalmente il responsabile; l'assenza di espressioni formali non determina automaticamente l'inammissibilità della procedura
- Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria o di perizia in sede di appello sono eccezionali: il giudice d'appello può legittimamente ritenere la nuova prova superflua se ritiene l'istruttoria di primo grado completa
- La Cassazione non rivede valutazioni di fatto e di merito (es. credibilità delle prove dichiarative, valutazione della personalità dell'imputato); tali questioni sono riservate al giudice di merito e il loro semplice rilancio in cassazione è spesso inammissibile
- Il ricorso per cassazione deve svolgere una critica specifica e argomentata rispetto alla decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già rigettate non supera l'esame di ammissibilità
- La mancata concessione delle attenuanti generiche richiede una motivazione che la Corte di legittimità verifica prioritariamente nella sfera della logica e del diritto: la reiterazione di condotte nel tempo e la personalità negativa sono argomenti che possono giustificare il diniego e non sono facilmente sindacabili in cassazione
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