Sentenza n. 2656/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di validazione dell’aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF del servizio rifiuti, nota e parere della SSR Palermo Ovest, nonché atti comunali di approvazione del PEF 2022-2025 e delle tariffe TARI 2024
Esito
Favorevole al resistente (ente territoriale competente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, aggiudicataria nel 2024 di una gara bandita nel 2022 per il servizio di gestione dei rifiuti, ha contestato la validazione del PEF grezzo predisposto per il biennio 2024-2025, sostenendo che la SSR avesse ridotto unilateralmente e senza adeguata motivazione alcune componenti di costo e riallineato il canone ai valori dell’offerta di gara senza verificare l’equilibrio economico-finanziario del servizio né considerare l’inflazione intervenuta tra l’offerta e l’aggiudicazione. Ha inoltre censurato il parere professionale allegato alla nota della SSR, ritenendo erroneo il richiamo alla disciplina ARERA sugli avvicendamenti gestionali e contestando che l’assenza di dati di costo effettivi consentisse di sostituire i dati del PEF con quelli dell’offerta. Ha dedotto violazione degli artt. 1, 2, 2-bis, 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990, dei principi di giusto procedimento, correttezza, buon andamento, trasparenza e terzietà dell’ente territorialmente competente, nonché degli artt. 4 e 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e dell’art. 28 dell’allegato A alla deliberazione n. 389/2023/R/RIF; ha denunciato erronea presupposizione, illogicità, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento e sviamento. Le stesse censure sono state rivolte agli atti comunali di approvazione del PEF e delle tariffe TARI, anche per illegittimità derivata. La SSR ha eccepito l’inammissibilità, assumendo che gli atti impugnati fossero endoprocedimentali e che l’atto lesivo fosse l’approvazione definitiva dell’ARERA, non ancora adottata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare nel merito le censure sulle decurtazioni del PEF, sulla motivazione, sull’istruttoria o sugli atti comunali conseguenti. Ha ritenuto che il procedimento di aggiornamento biennale del PEF previsto dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021 si articoli in una fase di validazione dell’ente territorialmente competente e in una successiva fase di verifica sostanziale e approvazione da parte di ARERA. Poiché l’approvazione ARERA non risultava adottata né impugnata, gli atti di validazione contestati avevano natura provvisoria ed endoprocedimentale, non erano immediatamente lesivi e non potevano essere autonomamente impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese per il Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 8 deliberazione ARERA n. 363/2021
l’art. 8, Del. n. 363/2021 di ARERA, disciplina il procedimento di aggiornamento biennale del PEF articolandolo in due fasi: la prima di pertinenza dell’Ente di governo d’ambito (nel caso di specie, la SSR resistente) che procede alla validazione dell’aggiornamento predisposto dal gestore; la seconda di pertinenza dell’ARERA, che verifica la “coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa” e, in caso di esito positivo, approva definitivamente le determinazioni tariffarie dell’Ente di governo;
La validazione dell’ente di governo d’ambito costituisce una fase del procedimento, mentre ARERA svolge una successiva verifica regolatoria sostanziale e adotta l’approvazione definitiva; prima di quest’ultima, gli atti di validazione sono provvisori e non immediatamente impugnabili.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento biennale del PEF regolato dall’art. 8 della deliberazione ARERA n. 363/2021, la validazione effettuata dall’ente territorialmente competente è endoprocedimentale e provvisoria quando è destinata alla successiva verifica sostanziale e approvazione definitiva di ARERA.
- In assenza dell’approvazione definitiva di ARERA, gli atti di validazione del PEF non sono immediatamente lesivi né autonomamente impugnabili; le censure relative al loro contenuto devono essere rivolte contro l’atto conclusivo del procedimento, salvo le limitate peculiarità che rendano la questione estranea ai poteri di verifica e approvazione di ARERA.
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