Ordinanza n. 468/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 44/2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza collegiale del TAR Sicilia - Palermo, Sez. IV, n. 44/2026
Esito
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro l'ordinanza collegiale del TAR Sicilia - Palermo, Sez. IV, n. 44/2026. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia all'appello, ritualmente sottoscritta dal difensore e notificata alle controparti. La rinuncia è stata motivata dal superamento dell'ordinanza appellata mediante la determina del Commissario ad acta n. 1 del 17 aprile 2026 e la successiva ordinanza del TAR Palermo n. 1597 del 1° giugno 2026, resa sul reclamo proposto contro la determina commissariale. È stato inoltre rappresentato che le norme regolamentari richiamate nell'atto d'appello erano state annullate con sentenza del TAR Palermo n. 262 del 22 gennaio 2026.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato estinto il giudizio di appello per intervenuta rinuncia della parte appellante. Ha ritenuto applicabile l'art. 84, comma 3, c.p.a., secondo cui la rinuncia determina l'estinzione del processo quando le parti aventi interesse alla prosecuzione non si oppongono. Poiché le parti intimate non si sono opposte, il Collegio ha ravvisato i presupposti per l'estinzione ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84, comma 3, c.p.a. Le spese del grado sono state integralmente compensate, in considerazione della natura della vicenda.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono
La rinuncia dell'appellante produce l'estinzione del processo se le parti interessate alla prosecuzione non vi si oppongono.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
Costituisce la base processuale, insieme all'art. 84, comma 3, c.p.a., per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello determina l'estinzione del giudizio quando sia ritualmente formulata e notificata alle controparti e le parti aventi interesse alla prosecuzione non vi si oppongano.
- Il giudice amministrativo può dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia anche quando la controversia abbia perso attualità perché l'atto impugnato è stato superato da successivi provvedimenti o perché le norme regolamentari rilevanti sono state annullate in altro giudizio.
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