Sentenza n. 4146/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento 1- del provvedimento del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- “Prot fasc. -OMISSIS-” Prot. Uscita n. -OMISSIS- assunto e comunicato in data 19 settembre 2024, con il quale questi «DECRETA per i motivi sopraesposti, il "-OMISSIS-" con sede legale in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, C.F/P.IVA -OMISSIS- interdetto ai sensi degli artt., 84 comma 4, 89-bis, 91 comma 6 e 92 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159; ·e, per l'effetto, È DENEGATO nei confronti "-OMISSIS-" con sede legale in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, C.F./P.IVA -OMISSIS-, per le motivazioni sopra indicate, il rinnovo dell'iscrizione nella White List provinciale ai sensi dell'art. 3 co. 3 del D.P.C.M. 18.10.2011» 2 - nonché per l’annullamento di tutti gli altri atti ad esso presupposti, ovvero preparatori o conseguenti e – segnatamente - delle comunicazioni della Prefettura di -OMISSIS-: α. “Prot fasc. -OMISSIS-” Prot. Uscita n. -OMISSIS- - assunta e comunicata alla ricorrente il 24 luglio 2024 - avente ad oggetto «Documentazione antimafia ai sensi del D.lgs.159/2011. -OMISSIS- con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS- (C.F./P.IVA -OMISSIS-). Comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 dei motivi ostativi alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi (c.d. White List) e preavviso di adozione di provvedimento antimafia ai sensi dell'art. 92 comma 2-bis. del d.lgs. 159/2011» con la quale si diede conto degli elementi istruttori fondanti le conclusioni negative ipotizzate dal Prefetto e la «si inform[ò] che [avrebbero potuto] essere presentate a questa Prefettura, entro dieci giorni dal ricevimento della presente nota, osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, e potrà essere richiesta l'audizione, che avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo»; β. “Prot fasc. -OMISSIS-” Prot. Uscita n. -OMISSIS- - assunta e comunicata il 31 luglio 2024 - avente ad oggetto «-OMISSIS-con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS- (C.F./P.IVA -OMISSIS-). Convocazione per audizione ai sensi degli artt 92, comma 2 bis, e 93, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. 159/2011» con la quale venne fissata al 6 agosto successivo l’audizione della ricorrente precisando che «nell’àmbito della quale [sarebbe stato] possibile presentare eventuali elementi ulteriori rispetto ai contenuti della memoria già prodotta»; γ. “Fasc. -OMISSIS- fasc. Area I bis” Prot. Uscita n. -OMISSIS- - assunta e comunicata il 7 agosto 2024 - avente ad oggetto «-OMISSIS- con sede legale in -OMISSIS-, -OMISSIS- (C.F./P.IVA -OMISSIS-). Riscontro a istanza di accesso agli atti» con la quale si negò l’accesso agli atti del procedimento richiesto il 29 luglio precedente sul presupposto che esso era precluso dall’art. 3, comma 1 lett. c), del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2022 precisando tuttavia «che questa Amministrazione, nell’ambito del preavviso notificato ex art. 92, comma 2 bis, del d.lgs. 159/2011, e della successiva audizione tenutasi in data 06/08/2024, ha comunque già fornito a codesta Società specifici e dettagliati elementi ritenuti sintomatici del rischio di infiltrazione mafiosa».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione antimafia interdittiva con contestuale diniego di rinnovo dell'iscrizione nella White List provinciale, nonché preavviso di diniego e diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il consorzio ha impugnato il provvedimento prefettizio del 19 settembre 2024, deducendo: 1) violazione degli artt. 10-bis l. 241/1990, 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e dell’art. 97 Cost., per asserita difformità tra gli elementi indicati nel preavviso e quelli posti a fondamento dell’interdittiva, con lesione dell’affidamento, della lealtà amministrativa e della partecipazione procedimentale; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza e illogicità della motivazione, nonché violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che gli elementi investigativi riguardassero altri soggetti e non fossero idonei, né singolarmente né nel loro complesso, a dimostrare il pericolo di infiltrazione mafiosa del consorzio; 3) violazione degli artt. 67 e 91 d.lgs. 159/2011 e, in subordine, incompatibilità costituzionale ed europea della disciplina. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’annullamento di atti endoprocedimentali e del diniego di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento del preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990 e del contestuale preavviso antimafia, trattandosi di atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività. Ha dichiarato irricevibile l’impugnazione del diniego di accesso agli atti, comunicato il 7 agosto 2024, perché proposta oltre il termine previsto dall’art. 116 c.p.a. Nel merito ha respinto le censure contro l’interdittiva. Il giudice ha ritenuto che l’informazione antimafia sia espressione di ampia discrezionalità prefettizia e richieda una prognosi probabilistica, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del più probabile che non, senza automatismi derivanti dalla mera esistenza di procedimenti o provvedimenti penali. Nel caso concreto, il quadro istruttorio era ritenuto grave, circostanziato e adeguatamente motivato: comprendeva un’interdittiva adottata nei confronti di una società consorziata, il ruolo di un soggetto ritenuto amministratore di fatto e prestanome, rapporti economici e personali stabili con esponenti della ’ndrangheta e ordinanze cautelari relative a indagini per associazione mafiosa e altri reati. Tali elementi dovevano essere valutati unitariamente e ciascuno di essi era ritenuto idoneo a sostenere la prognosi di condizionamento mafioso. Il primo motivo è stato respinto perché il preavviso indicava già le fonti e gli elementi essenziali della valutazione prefettizia; il secondo perché il quadro indiziario, considerato nel suo complesso, era sufficiente e la motivazione non risultava illogica o carente; il terzo perché le questioni di legittimità costituzionale ed europea erano state ritenute manifestamente infondate dalla giurisprudenza. Il TAR ha inoltre ritenuto corretta l’esclusione della prevenzione collaborativa, essendo emersa un’agevolazione non occasionale e sistematica. Il consorzio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 84, commi 3 e 4, d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.
La norma individua la funzione preventiva dell’informazione antimafia e le principali fonti sintomatiche dei tentativi di infiltrazione; la presenza di reati-spia non determina tuttavia un automatismo interdittivo, imponendo al Prefetto un autonomo apprezzamento.
art. 84, comma 4, lett. f), d.lgs. 159/2011
È stata ritenuta rilevante l’interdittiva adottata nei confronti di una società consorziata collegata al consorzio e rappresentata da un soggetto già inserito nell’organo amministrativo del consorzio.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
È richiamato quale base normativa dell’informazione antimafia interdittiva adottata nei confronti del consorzio.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
È richiamato quale fondamento del potere prefettizio di valutazione dei tentativi di infiltrazione mafiosa.
art. 92, commi 2-bis e 2, d.lgs. 159/2011
Il comma 2-bis fonda il contraddittorio procedimentale mediante comunicazione degli elementi sintomatici e possibilità di presentare osservazioni e chiedere l’audizione; il giudice ha ritenuto rispettate tali garanzie e corretta la successiva adozione dell’interdittiva.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La prevenzione collaborativa è riferita ai casi di agevolazione occasionale; non è stata ritenuta applicabile in presenza di rapporti stabili e sistematici con la criminalità organizzata.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione è stato ritenuto assolto mediante l’ampia e analitica esposizione del quadro indiziario e delle ragioni della prognosi di infiltrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività e non impugnabile separatamente.
art. 116 c.p.a.
L’impugnazione del diniego di accesso deve essere proposta nel termine previsto dal rito speciale; il ricorso tardivo è irricevibile.
art. 4, comma 2, D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193
Si considerano equivalenti alle informazioni antimafia interdittive i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il diniego o la cancellazione dalla White List sono equiparati all’informazione antimafia interdittiva quanto agli effetti e ai presupposti sostanziali.
art. 83-bis d.lgs. 159/2011
È richiamato quale attuale previsione della clausola di equivalenza tra diniego o cancellazione dalla White List e informazione antimafia interdittiva.
art. 67, comma 5, d.lgs. 159/2011
La diversa possibilità, spettante al giudice nell’ambito delle misure di prevenzione, di escludere decadenze e divieti per evitare la perdita dei mezzi di sostentamento è stata valorizzata dalla Corte costituzionale nel bilanciamento posto a fondamento della legittimità della disciplina interdittiva.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva è una misura amministrativa preventiva e ampiamente discrezionale: anche la presenza di condanne o procedimenti per reati-spia non produce automaticamente l’interdizione, dovendo il Prefetto formulare un autonomo giudizio sul loro significato concreto.
- Il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere accertato mediante una prognosi induttiva e probabilistica, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti secondo il criterio del più probabile che non, senza che sia necessaria la certezza penale della responsabilità o dell’effettivo condizionamento dell’impresa.
- Nel giudizio sull’interdittiva antimafia gli elementi indiziari devono essere valutati complessivamente e nella loro reciproca connessione; il giudice amministrativo verifica l’esistenza dei fatti, nonché la ragionevolezza, logicità e proporzionalità della prognosi prefettizia.
- Il contraddittorio introdotto dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 è effettivo quando il preavviso indica le fonti e gli elementi essenziali posti a base della possibile interdittiva, consentendo all’impresa di presentare osservazioni e chiedere l’audizione; non è necessario che il provvedimento finale riproduca esclusivamente elementi già dettagliati in ogni loro particolare nel preavviso.
- La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 presuppone un’agevolazione mafiosa occasionale e non è alternativa obbligata all’interdittiva quando l’istruttoria evidenzia rapporti stabili, sistematici e consapevoli con la criminalità organizzata.
- Il preavviso di rigetto e gli altri atti meramente endoprocedimentali non sono autonomamente impugnabili, mentre il diniego di accesso agli atti deve essere contestato entro il termine speciale previsto dall’art. 116 c.p.a.
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