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Sentenza

Sentenza n. 14930/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202310785

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionali di certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e di individuazione della quota di ripiano dovuta per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione della Regione Piemonte con cui erano stati approvati gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, gli atti della Conferenza Stato-Regioni e le deliberazioni degli enti del Servizio sanitario regionale aventi a oggetto la ricostruzione del fatturato dei fornitori. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 7 luglio 2026, di avere versato la quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, dichiarando conseguentemente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l’art. 7 del d.l. n. 95/2025 consente di assolvere gli obblighi relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e stabilisce che l’integrale versamento della quota ridotta estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti. Sebbene le amministrazioni regionali non avessero prodotto le attestazioni richieste dalla norma per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, il giudice ha ritenuto comunque rilevante la dichiarazione della ricorrente, reputandola idonea a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L’integrale versamento ... estingue l’obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l’obbligazione di ripiano per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse; anche in assenza delle attestazioni amministrative previste dalla norma, la dichiarazione dell’impresa di avere effettuato il versamento può evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento dei tetti di spesa.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza normativa estingue l’obbligazione sostanziale oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, il ricorrente può perdere l’interesse alla decisione nel merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La mancata produzione, da parte delle amministrazioni, delle attestazioni previste dalla legge per la declaratoria della cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di valutare autonomamente una dichiarazione della parte ricorrente che dimostri in modo sufficiente la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima può essere pronunciata sulla base della perdita dell’interesse alla decisione, anche quando non siano state formalmente acquisite tutte le attestazioni amministrative richieste per la seconda.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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