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Sentenza

Sentenza n. 407/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Disciplinare emesso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, avente ad oggetto la procedura comparativa per il rilascio della concessione di suolo demaniale marittimo per mq.69,45, nel molo nord del porto di Ortona, in catasto al foglio 26, particella 4109, per il mantenimento di un deposito e un ricovero per il personale e le attrezzature, in connessione con un impianto di erogazione carburanti, limitatamente all’art.4b, criterio E “incidenza della concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare nell’ultimo quinquennio”, all’art.4a2 laddove era prevista la dichiarazione espressa di accettazione, a pena di esclusione, anche della suddetta clausola, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202600240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Disciplinare della procedura comparativa per il rilascio di una concessione di suolo demaniale marittimo nel porto di Ortona, limitatamente al criterio di valutazione relativo all'incidenza della concessione quale prevalente fonte di reddito e alla clausola che ne imponeva l'accettazione a pena di esclusione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente chiedeva l'annullamento, previa sospensione, delle clausole del disciplinare relative al criterio E dell'art. 4b, concernente l'incidenza della concessione quale prevalente fonte di reddito per il concorrente e il suo nucleo familiare nell'ultimo quinquennio, nonché dell'art. 4a2, nella parte in cui imponeva di dichiarare, a pena di esclusione, l'accettazione anche di tale criterio. Deduceva la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del codice della navigazione, del relativo regolamento, della legge n. 241/1990, della legge n. 118/2022 e dell'ordinanza dell'Autorità n. 134/2025, oltre all'eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, illogicità, perplessità, discriminazione e sviamento. L'Autorità resistente e la controinteressata eccepivano il difetto di interesse attuale e, comunque, l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio nel merito in camera di consiglio e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse attuale. Il criterio contestato non è stato ritenuto una clausola escludente né un requisito di partecipazione, ma un mero criterio di valutazione dell'offerta tecnica, cui erano attribuibili al massimo 5 punti su 70, nell'ambito di un punteggio complessivo massimo di 100. Esso non impediva quindi la partecipazione alla procedura e non giustificava l'impugnazione immediata: l'eventuale lesione avrebbe potuto concretizzarsi solo all'esito della procedura, con l'eventuale assegnazione della concessione a un altro concorrente, da impugnare insieme alla clausola. Il Tribunale ha inoltre rilevato che l'Amministrazione aveva fornito chiarimenti analitici sull'applicazione del criterio anche alle società, consentendo alle concorrenti di formulare un'offerta consapevole; la clausola non rendeva pertanto incerta o difficoltosa la formulazione dell'offerta. Anche l'obbligo di accettazione del criterio a pena di esclusione non è stato ritenuto immediatamente lesivo, poiché non precludeva la partecipazione, la formulazione di un'offerta completa o il conseguimento della concessione. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Nella camera di consiglio dell’11 settembre 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

    Quando il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono sentite, il TAR può definire immediatamente nel merito il giudizio introdotto in sede cautelare.

  • art. 100 c.p.c. e principio dell'interesse attuale all'impugnazione

    Ne consegue che la suddetta clausola non impedisce la partecipazione alla procedura; che allo stato quindi difetta un interesse all’impugnativa immediata della stessa; che una lesione potrà se del caso profilarsi solo all’esito della procedura, con eventuale assegnazione della concessione ad altro concorrente, impugnando allora detta assegnazione in uno con la previsione del Disciplinare.

    L'impugnazione immediata di una clausola di gara è ammissibile solo quando la clausola produce una lesione attuale, quale l'esclusione o una preclusione immediata; se la clausola è un mero criterio valutativo e la lesione dipende dall'esito della procedura, l'interesse sorge soltanto con l'aggiudicazione o assegnazione lesiva.

  • art. 120 c.p.a.

    Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse attuale.

    Nel contenzioso relativo a procedure comparative o di gara, la mancanza di una lesione attuale determina l'inammissibilità del ricorso, senza esame nel merito dei vizi dedotti.

Massime di principio

  • Una clausola di una procedura comparativa che attribuisce un punteggio all'offerta, senza incidere sui requisiti di partecipazione o sull'ammissione, non è immediatamente lesiva e non deve essere impugnata prima della conclusione della procedura.
  • L'interesse a impugnare un criterio di valutazione sorge, di regola, solo quando l'applicazione concreta del criterio produce una lesione attuale, normalmente con l'assegnazione della concessione o del contratto a un altro concorrente; in tale momento la clausola può essere contestata insieme all'atto conclusivo.
  • L'obbligo previsto dal disciplinare di dichiarare l'accettazione di una clausola valutativa a pena di esclusione non rende automaticamente la clausola immediatamente impugnabile se non impedisce in concreto la partecipazione, la formulazione di un'offerta completa o il conseguimento del bene della vita.
  • La clausola valutativa non è immediatamente lesiva quando l'amministrazione abbia fornito chiarimenti sufficienti sulla sua applicazione, consentendo ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e non incerta.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

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