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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4983/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento riuniti relativi all’ICI per gli anni 2008, 2009 e 2010, concernenti un’area fabbricabile di 1.050 mq, compresa nel PRG in zona omogenea B1 e funzionale SC, con destinazione a servizi universitari, e valore imponibile accertato pari a Euro 1.161.594,16. La CTP di Milano, con sentenza n. 257/2015, ha respinto l’impugnazione; la CTR della Lombardia, con sentenza n. 2476/2017 depositata il 5 giugno 2017, ha respinto l’appello. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione o erronea applicazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che nella stima non fossero stati considerati i vincoli convenzionali incidenti sul valore: la destinazione alla realizzazione di alloggi per studenti universitari, il numero limitato degli studenti ammessi, la servitù di uso pubblico a favore del Comune, il vincolo di destinazione per vent’anni, prorogabile per altri vent’anni su richiesta comunale, e i canoni minimi di locazione stabiliti a livello regionale. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha lamentato l’omesso esame della durata del vincolo derivante dalla servitù di uso pubblico e dell’obbligo di locare esclusivamente agli studenti. Il Comune ha resistito con controricorso e memoria.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha dichiarati inammissibili, rilevando che entrambi, pur prospettati come violazioni di legge e omesso esame, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione degli elementi incidenti sul valore dell’area. La CTR aveva ritenuto corretta e concretamente attendibile la stima comunale, ricavata dall’interpolazione di dati dell’Agenzia delle Entrate relativi agli atti registrati nel periodo e di dati di una rivista mensile degli agenti immobiliari cittadini, e aveva verificato la coerenza del metodo con i parametri normativi. La valutazione di merito, se congruamente motivata e riferita ai parametri applicabili, non è rivalutabile in sede di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannato la società alle spese, liquidate in Euro 2.900,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, e dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/1992

    La CTR, nel respingere l’appello della società, ha rilevato che il criterio di valutazione dell’area, adottato dal Comune di Milano, è corretto da un punto di vista di tecnica valutativa e di concreta attendibilità, essendo stato determinato ai sensi dei due articoli citati, quale risultato dell’interpolazione dei dati provenienti dall’Agenzia delle Entrate, e relativi agli atti registrati nel periodo e di quelli provenienti dalla rivista mensile degli agenti immobiliari della città.

    Il valore venale dell’area fabbricabile va determinato facendo riferimento ai parametri tassativi indicati dalla norma, fra cui ubicazione, edificabilità, destinazione d’uso, eventuali oneri di adattamento e prezzi medi di aree analoghe. La verifica concreta di conformità della stima e della sua attendibilità spetta al giudice di merito; se congruamente motivata, tale valutazione non è riesaminabile in sede di legittimità.

  • art. 6, D.Lgs. n. 504/1992

    La CTR, nel respingere l’appello della società, ha rilevato che il criterio di valutazione dell’area, adottato dal Comune di Milano, è corretto da un punto di vista di tecnica valutativa e di concreta attendibilità, essendo stato determinato ai sensi dei due articoli citati, quale risultato dell’interpolazione dei dati provenienti dall’Agenzia delle Entrate, e relativi agli atti registrati nel periodo e di quelli provenienti dalla rivista mensile degli agenti immobiliari della città.

    La norma è richiamata insieme all’art. 5, comma 5, quale riferimento legislativo della determinazione della base imponibile. La Corte conferma la valutazione della CTR sulla correttezza del metodo applicato e dichiara inammissibile la richiesta di rivalutare in cassazione gli elementi di stima.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Ne consegue che le censure formulate con il ricorso qui all’esame non attengono a profili di legittimità della decisione, essendo volte ad ottenere una inammissibile rivalutazione dei parametri valutativi dell’area fabbricabile.

    La censura per omesso esame non consente di chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione dei parametri estimativi già esaminati dal giudice di merito; quando le doglianze mirano in sostanza a tale rivalutazione, non investono un profilo di legittimità.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da to della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Per determinare il valore imponibile di un’area fabbricabile ai fini ICI occorre applicare i parametri tassativi dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, considerando, fra l’altro, ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri di adattamento e prezzi medi di aree con caratteristiche analoghe.
  • La verifica della corrispondenza della stima dell’area fabbricabile ai parametri normativi, con riferimento all’anno d’imposizione, appartiene al giudice di merito; se la valutazione è congruamente motivata, non può essere rinnovata in sede di legittimità.
  • Le censure che, anche se prospettate come violazione di legge o omesso esame, mirano in sostanza a ottenere una diversa ponderazione dei parametri estimativi e degli elementi di fatto non investono un profilo di legittimità e sono inammissibili in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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