Sentenza del 04/04/2017 n. 445 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - verifiche fiscali - verifiche a tavolino - garanzie ex art. 12 legge n. 12 del 2000 - inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ricostruito maggiori ricavi e redditi mediante studi di settore e, soprattutto, indagini finanziarie sui conti correnti. Ha contestato, tra l'altro, l'utilizzabilità delle movimentazioni bancarie, la presunta mancata autorizzazione delle indagini, l'assenza o tardività del processo verbale di constatazione, la violazione delle garanzie previste dall'art. 12 della legge n. 212/2000, la riferibilità dei versamenti al convivente cointestatario di un conto, nonché la quantificazione delle imposte e delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha respinto le principali eccezioni della contribuente e ha confermato la legittimità dell'accertamento basato sulle indagini finanziarie. Ha però accolto parzialmente l'appello, riconoscendo che, sul conto cointestato, i versamenti non specificamente riferibili alla contribuente dovevano essere imputati nella misura del 50%, e ha escluso dai maggiori ricavi alcuni prelevamenti documentati per 10.725,53 euro. I ricavi complessivi sono stati rideterminati in 202.550,20 euro; l'Agenzia dovrà ricalcolare reddito imponibile, imposte, sanzioni e interessi. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali...
Le garanzie previste dalla norma, compresi l'obbligo di redazione del processo verbale di constatazione e il termine dilatorio di 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento, si applicano alle verifiche svolte mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell'attività. Non si applicano, secondo la sentenza, alle verifiche cosiddette a tavolino, basate su documenti, dati dell'Anagrafe tributaria e indagini finanziarie senza accesso fisico ai locali.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973
I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti...
Le movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento dei maggiori ricavi quando il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nella determinazione del reddito oppure che sono estranee all'attività imponibile. La presunzione può essere superata con prova concreta, analitica e documentata.
Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato insieme all'art. 32 quale base normativa dell'accertamento dei maggiori ricavi.
Art. 24, legge n. 4/1929
La doglianza relativa alla mancata notifica del processo verbale è stata respinta perché dagli atti risultava che il verbale era stato redatto e notificato.
Art. 7, legge n. 212/2000
La relativa censura è stata dichiarata inammissibile in quanto motivo nuovo e comunque privo di specifica illustrazione.
Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici. Le censure generiche o non adeguatamente sviluppate sono state dichiarate inammissibili.
Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
In appello non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove rispetto a quelle proposte in primo grado.
Art. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/1992
La conciliazione giudiziale dipende dalla volontà delle parti; il giudice non può imporla né sostituirsi ad esse.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La parziale soccombenza reciproca ha giustificato la compensazione delle spese di entrambi i gradi.
Legge n. 311/2004, art. 1, commi 402, lettera e), e 403, lettera e)
Le autorizzazioni alle indagini finanziarie possono essere richieste e rilasciate tramite procedure telematiche. L'autorizzazione deve esistere, ma non è necessaria la sua allegazione all'avviso di accertamento.
Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 228/2014
La presunzione bancaria relativa ai prelevamenti non giustificati è stata ritenuta illegittima per i professionisti, ma la sentenza ha ritenuto applicabile al caso dell'impresa la disciplina relativa ai versamenti e alle movimentazioni non giustificate.
Massime di principio
- Le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente sono normalmente collegate a un accesso o a un'attività ispettiva presso i locali dell'impresa. In una verifica a tavolino, avviata con questionario, richiesta documentale o contraddittorio presso l'Ufficio, non è generalmente necessario redigere un PVC né attendere 60 giorni prima dell'accertamento.
- Le indagini finanziarie possono costituire una base autonoma dell'accertamento, ma il contribuente deve fornire giustificazioni analitiche e documentate per ogni movimento estraneo all'attività. Spiegazioni generiche o non coerenti con la documentazione bancaria sono normalmente insufficienti.
- Per i conti cointestati opera, in assenza di prova contraria, una presunzione di appartenenza paritaria delle somme. Pertanto i versamenti non specificamente riferibili a uno dei cointestatari possono essere imputati pro quota, mentre quelli collegati da documenti all'attività del singolo contribuente possono essere attribuiti integralmente.
- La prova dell'origine non reddituale delle somme deve essere tempestiva, coerente e supportata da documenti attendibili, come atti, tracciabilità dei pagamenti, disponibilità finanziarie del soggetto che avrebbe effettuato i versamenti e corrispondenza degli importi.
- Gli atti di appello tributario devono indicare motivi specifici e non possono introdurre questioni nuove. Le doglianze generiche, non documentate o formulate per la prima volta in appello rischiano di essere dichiarate inammissibili.
- Anche quando l'accertamento è fondato su dati bancari, l'Ufficio deve motivare i criteri di imputazione e confrontarsi con le giustificazioni del contribuente. Il contraddittorio documentato rafforza la legittimità dell'atto, ma non elimina l'onere del contribuente di provare l'estraneità delle singole operazioni.
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