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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45938/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per ottenere la riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita nella vicenda penale in cui la ricorrente era stata inizialmente accusata di partecipazione all'associazione mafiosa ('ndrangheta, cosca Nasone-Gaietti). La difesa ha sostenuto che la successiva sentenza di assoluzione irrevocabile (Corte d'Appello di Reggio Calabria 20/07/2015) aveva accertato che le condotte contestate alla ricorrente erano rivolte esclusivamente a tutelare il figlio detenuto (es. raccolta e gestione di denaro per il figlio, funzioni di tramite) e non a favorire l'associazione; dunque non vi sarebbe stata alcuna condotta dolosa o colposa che avesse ingenerato l'errore del giudice della cautela. La Corte della riparazione aveva invece qualificato tali condotte come connivenza/gravemente colpose ostative alla riparazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente valutato, in sede di riparazione, se le condotte extraprocessuali della ricorrente avessero contribuito a creare un'apparenza di reato e dunque a indurre in errore il giudice della cautela. In particolare, la Corte della riparazione aveva valorizzato gli elementi che indicavano una partecipazione fattiva: numerosi colloqui in carcere con il figlio, la riscossione e gestione di denaro provento di estorsioni, la presa di nota dei nominativi per eludere controlli, la condivisione di strategie criminose e il rafforzamento della volontà criminosa del figlio. Queste condotte sono state ritenute configurare una connivenza rilevante (anche in termini di colpa grave o dolo) e quindi escludere il diritto all'equa riparazione; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e al rimborso delle spese del Ministero per euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; interpretata nel senso che il diritto può essere escluso se il richiedente ha concorso a cagionare la detenzione con dolo o colpa grave (valutazione ex ante del giudice della riparazione).

  • art. 416-bis c.p.

    Norma che integra il reato di ass. mafiosa ('ndrangheta); citata nel contesto del procedimento di merito originario. La Corte di riparazione non valuta se il reato è integrato, ma se la condotta del richiedente ha creato l'apparenza della sua partecipazione.

  • Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. 4 e Sez. U.)

    Principio ricorrente: il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, con riferimento agli elementi disponibili al momento della misura cautelare, se il comportamento extraprocessuale del richiedente abbia contribuito a generare un grave quadro indiziario e l'apparenza di fondatezza dell'accusa. La connivenza ostativa alla riparazione può essere integrata da frequentazioni ambigue, atteggiamento di connivenza passiva o atti che oggettivamente rafforzino la volontà criminosa dell'autore del reato; è sufficiente l'integrazione di uno dei profili indicati.

Massime di principio

  • In un ricorso per riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice valuta non l'innocenza o colpevolezza nel merito, ma se il comportamento extraprocessuale del detenuto ha contribuito a creare l'apparenza della commissione del reato e quindi a cagionare la misura cautelare.
  • Condotte familiari di aiuto non escludono automaticamente la responsabilità: se l'atteggiamento del familiare rafforza concretamente l'attività criminale (es. raccolta e gestione proventi, comunicazioni che agevolano la condotta criminosa) può essere ritenuta connivenza rilevante e escludere l'indennizzo.
  • La mera discrepanza fra il giudizio della cautela e l'assoluzione nel merito non basta a ottenere la riparazione; il ricorrente deve mostrare che non ha tenuto comportamenti che abbiano contribuito all'apparenza del reato o confutare analiticamente le motivazioni della corte della riparazione.
  • Per contrastare una decisione negativa in materia di riparazione è necessario fornire motivazioni specifiche e provare che gli elementi utilizzati per ritenere la connivenza erano insufficienti o male interpretati, senza limitarsi a richiamare l'assoluzione nel merito.
  • Comportamenti attivi diretti a raccogliere o gestire proventi illeciti, o a eludere controlli, sono particolarmente rilevanti e possono qualificarsi come dolo o colpa grave ai fini dell'esclusione dell'equa riparazione.

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