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Sentenza

Sentenza n. 457/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto prot. 19596 del 11.07.2025 del direttore generale dell’U.S.R. Calabria, con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, per la classe di concorso AS2B - Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di II grado, Inglese, per la Regione Calabria; - del decreto prot. 22019 dell’1.08.2025, con cui è stata adottata una parziale rettifica all’elenco dei candidati risultati idonei; - del decreto prot. 22694 dell’8.08.2025, con cui è stata integrata la graduatoria; - del decreto prot. 23172 del 13.08.2025, con cui è stata disposta l’immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2025/2026, dei docenti inclusi nella graduatoria, limitatamente all’individuazione degli aventi titolo a nomina sulla classe di concorso AS2B.

Giustizia amministrativa202501477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti di rettifica, integrazione e immissione in ruolo relativi al concorso per la classe AS2B, nella parte in cui attribuivano il punteggio per il superamento di un precedente concorso anche a candidati provenienti dalla diversa classe di concorso ex AB25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti successivi del concorso PNRR 2 per la classe AS2B, ex AB24, relativa all'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto la violazione del criterio B.4.1 della tabella dei titoli valutabili allegata al D.M. n. 205/2023, che riconosce 12,50 punti per l'inserimento nella graduatoria di merito o il superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per lo "specifico posto". Secondo la ricorrente, tale requisito poteva riferirsi soltanto al precedente concorso per la medesima classe relativa alla scuola secondaria di secondo grado, ex AB24, e non al concorso ex AB25, relativo all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. L'amministrazione ha sostenuto invece che l'accorpamento delle classi di concorso disposto dal D.M. n. 255/2023 avrebbe reso valutabile anche il superamento del concorso ex AB25, richiamando altresì la disciplina dell'O.M. n. 88/2024 sulla valutazione come specifico del servizio prestato su classi accorpate. In una memoria successiva la ricorrente ha inoltre formulato censure relative ad altre irregolarità della commissione, dichiarate inammissibili perché non introdotte con motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'espressione "specifico posto" di cui al criterio B.4.1 come riferita alla stessa categoria concorsuale oggetto della procedura, ossia alla classe AS2B, ex AB24, per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Il D.M. n. 255/2023, pur avendo accorpato le precedenti classi A-24 e A-25 nella classe A-22, ha mantenuto distinta la titolarità dei ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado e ha previsto graduatorie separate per i due ruoli. L'accorpamento, pertanto, non si estende alle procedure concorsuali. La diversa valutazione è inoltre giustificata dalla diversità dei programmi e delle materie d'esame, più complesse per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, nonché dal significato restrittivo dell'aggettivo "specifico". Il richiamo dell'amministrazione alla disciplina della valutazione del servizio non è stato ritenuto idoneo a estendere analogicamente il criterio di valutazione dei titoli. Il TAR ha quindi annullato la graduatoria e gli atti successivi, nei limiti in cui attribuivano il punteggio B.4.1 a vincitori e idonei che avevano superato un precedente concorso per la classe ex AB25, salva la riedizione del potere amministrativo. Sono state dichiarate inammissibili le ulteriori censure introdotte con memoria e non con motivi aggiunti. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 59, comma 11, D.L. 73/2021

    Costituisce la base normativa dell'intervento ministeriale in materia di procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente.

  • D.M. n. 205/2023, allegato B, criterio B.4.1

    inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto

    Il punteggio di 12,50 punti è riconoscibile soltanto per il superamento di un precedente concorso riferito allo stesso posto o alla stessa categoria concorsuale oggetto della procedura; nel caso esaminato non comprende il precedente concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.

  • D.M. n. 255/2023, art. 2

    resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado; nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza

    L'accorpamento delle classi di concorso non elimina la distinzione dei ruoli né consente di equiparare, ai fini concorsuali, i titoli conseguiti per la scuola secondaria di primo grado a quelli relativi alla scuola secondaria di secondo grado.

  • O.M. n. 88/2024

    a partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata

    La regola relativa alla valutazione del servizio su classi accorpate non è stata ritenuta estensibile alla diversa fattispecie della valutazione dei titoli concorsuali prevista dal criterio B.4.1.

  • D.M. n. 3059/2024

    Ha indetto la procedura concorsuale regionale e ha individuato, per la classe interessata, la distinzione dei programmi e delle materie oggetto di verifica.

Massime di principio

  • Quando una tabella di valutazione dei titoli concorsuali riconosce un punteggio per il superamento di un precedente concorso relativo allo "specifico posto", il requisito deve essere riferito alla medesima categoria concorsuale e al medesimo ruolo oggetto della procedura selettiva, non a una classe diversa ancorché accorpata sul piano ordinamentale.
  • L'accorpamento di classi di concorso non elimina la distinzione tra i ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado quando la disciplina applicabile mantiene graduatorie e procedure concorsuali separate per tali ruoli.
  • La disciplina che attribuisce rilevanza al servizio prestato su una classe di concorso accorpata non può essere automaticamente estesa, in assenza di una specifica previsione, alla valutazione dei titoli consistenti nel superamento di un precedente concorso.
  • La diversità dei programmi e delle materie oggetto delle prove concorsuali costituisce elemento rilevante per delimitare l'ambito dell'espressione "specifico posto" e impedisce di equiparare automaticamente concorsi relativi a gradi scolastici differenti.
  • Le censure nuove introdotte per la prima volta con una memoria, anziché mediante motivi aggiunti, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEffetto conformativo e riedizione del potere

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