Cassazione Civile, Ordinanza n. 38695/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La società, dopo avere presentato in precedenza una domanda di concordato in bianco senza depositare nei termini il piano e la proposta, aveva chiesto un rinvio dell'udienza prefallimentare per poter formulare un accordo di ristrutturazione dei debiti. Successivamente aveva presentato solo un'istanza di inibitoria ex art. 182-bis, comma 6, l.fall. e, all'udienza fissata ex comma 7, aveva ottenuto un termine per integrare la documentazione; a un'ulteriore udienza, però, il tribunale aveva negato un nuovo termine, ritenendo abusivo l'uso degli strumenti concorsuali, e aveva dichiarato il fallimento. In reclamo la società non contestava l'insolvenza, ma sosteneva che non vi fosse abuso del processo e che il tribunale avrebbe dovuto concedere il termine di cui all'art. 182-bis, comma 7, l.fall. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 182-bis, commi 6 e 7, l.fall., per avere la corte territoriale ritenuto che il termine massimo di sessanta giorni decorresse dall'iscrizione dell'istanza nel registro delle imprese e non dall'udienza; 2) violazione di legge e vizi motivazionali per avere configurato un abuso del processo e negato un termine che la ricorrente riteneva dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse censurato una autonoma ratio decidendi della sentenza di merito: la corte d'appello aveva infatti affermato anche che la società non aveva allegato né dimostrato un concreto pregiudizio derivante dal mancato rinvio, né aveva prospettato che l'accordo fosse di prossima definizione e depositabile entro il termine massimo previsto dalla legge. Poiché questa seconda ragione, da sola, era idonea a sorreggere il rigetto del reclamo, le altre censure erano prive di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 182-bis l. fall.
Il termine massimo per il deposito dell'accordo di ristrutturazione viene discusso in rapporto al momento iniziale di decorrenza; la Corte, però, non decide il merito della questione perché il ricorso è inammissibile per difetto di interesse su una ratio autonoma della decisione impugnata.
art. 161 l. fall.
Richiamato come parametro rispetto al quale la società lamentava di non avere posto in essere un abuso dello strumento concordatario.
art. 162 l. fall.
Richiamato solo come possibile base per la prorogabilità del termine massimo di sessanta giorni.
art. 7 l. fall.
Norma posta a fondamento dell'istanza del pubblico ministero che aveva chiesto il fallimento.
art. 360 c.p.c.
Costituisce il fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società.
artt. 112, 115, 116 c.p.c.
Invocati dalla ricorrente per denunciare errori della corte territoriale nella valutazione della domanda e delle prove.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere la censura sulla ripartizione dell'onere probatorio.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione presuntiva dei fatti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata nel rito camerale della decisione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, l'impugnazione deve colpirle tutte; l'omessa censura di una sola di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le doglianze sulle altre.
- L'impugnazione non tutela l'astratta regolarità dell'attività del giudice, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio derivato dalla denunciata nullità o irregolarità processuale.
- Se il ricorrente non deduce che, in mancanza dell'atto o della decisione contestata, avrebbe potuto ottenere un esito più favorevole, manca l'interesse all'annullamento.
- In materia concorsuale, la doglianza sulla mancata concessione di un termine o di un rinvio non è sufficiente se non si dimostra che, entro il termine invocato, l'accordo o il piano erano effettivamente prossimi alla definizione e depositabili con la documentazione necessaria.
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