Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18201/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005. Il contribuente ha dedotto che la relata di notifica dell'atto di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado fosse falsa e ha sostenuto di non aver potuto partecipare al giudizio di appello perché non ne aveva avuto conoscenza. Sulla base di ciò ha proposto ricorso per revocazione della sentenza d'appello favorevole all'Agenzia e, parallelamente, ha promosso querela di falso davanti al Tribunale di Genova. La CTR ha rigettato la revocazione ritenendo, da un lato, che non fosse indicata una prova o un documento dichiarato falso posto a fondamento della sentenza e, dall'altro, che la revocazione ex art. 395, n. 2, c.p.c. presupponesse una previa sentenza passata in giudicato che avesse già riconosciuto o dichiarato la falsità del documento. Il contribuente ha quindi ricorso in Cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 395, 396 e 295 c.p.c., sostenendo che il giudice regionale avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesa dell'esito della querela di falso e non dichiarare subito inammissibile la revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse da correggere solo in parte: era imprecisa la prima affermazione sul fatto che non fosse indicata alcuna prova falsa, ma era corretta la ratio decisiva secondo cui la revocazione per prove false è proponibile solo quando la falsità sia già stata riconosciuta o dichiarata con sentenza passata in giudicato prima della proposizione dell'impugnazione. Poiché nel caso concreto il contribuente pretendeva di fondare la revocazione su una falsità ancora da accertare nel giudizio stesso, la domanda era inammissibile. È stata inoltre esclusa la necessità di sospendere il giudizio in attesa della querela di falso. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 c.p.c.

    la revocazione è mezzo eccezionale e tassativo; quando è fondata su prove false è proponibile solo se la falsità della prova sia già stata riconosciuta o dichiarata prima della domanda, con sentenza passata in giudicato, non potendo essere accertata per la prima volta nel giudizio di revocazione

  • art. 396 c.p.c.

    richiamato come norma connessa alla disciplina della revocazione

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato dalla CTR nel qualificare il rimedio esperito

  • art. 113 c.p.c.

    denunciato dal ricorrente come violato, senza accoglimento della censura

  • art. 295 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la sospensione del giudizio in attesa della querela di falso, ma la Corte esclude che fosse necessaria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione per prove false è un rimedio eccezionale e a stretta interpretazione: può essere utilizzato solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dall'art. 395 c.p.c.
  • Per proporre revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. occorre che la falsità della prova sia stata già accertata o riconosciuta con sentenza passata in giudicato prima della proposizione del ricorso; non è ammissibile introdurre nel giudizio di revocazione l'accertamento incidentale della falsità stessa.
  • La relata di notificazione, quando la decisione impugnata dipenda dalla sua attestazione, può integrare una 'prova dichiarata falsa' ai fini della revocazione, ma sempre a condizione che la falsità sia già stata accertata con il necessario giudicato esterno.
  • La pendenza di una querela di falso non impone la sospensione del giudizio di revocazione quando manchi già, al momento della proposizione, una sentenza passata in giudicato che abbia dichiarato la falsità del documento su cui si fonda l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.