Cassazione Penale, Sentenza n. 8350/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due motivi principali: (1) vizio della motivazione e travisamento della prova relativamente alla testimonianza di Emilio Antonio (Agenzia delle Entrate), che a detta del ricorrente non avrebbe provato l'elemento oggettivo del reato perché avrebbe riferito solo su prassi generiche e non sugli specifici accertamenti e sul rilascio delle certificazioni ai dipendenti; (2) violazione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per aver ritenuto la sussistenza del reato sulla base delle ritenute risultanti dal modello 770 e non delle certificazioni rilasciate ai sostituiti), invocando orientamento giurisprudenziale conforme
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente applicato la giurisprudenza (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 175/2022 e della pronuncia D'Arrigo) e che la testimonianza di Emilio Antonio fosse specifica e riferita agli accertamenti compiuti nei confronti dell'imputato. La Corte ha inoltre osservato che la censura prospetta una diversa valutazione del merito probatorio (questione non rimessa alla Suprema Corte salvo il vizio di travisamento manifesto), e che il ricorrente non ha indicato passaggi precisi della deposizione che dimostrassero un travisamento palese. Condanna il ricorrente alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 10-bis
La configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate va determinata avendo riguardo alle certificazioni effettivamente rilasciate ai dipendenti; l'accertamento dell'ammontare può essere basato anche su un campionamento prudenziale che attesti l'ordinario rilascio delle certificazioni e la proporzionalità tra somme erogate e ritenute
d.lgs. n. 158/2015, art. 7 (incisi censurati dalla Corte Cost.)
«dovute sulla base della stessa dichiarazione o»; «dovute o»
Le parole inserite da questa modifica legislativa sono state dichiarate incostituzionali nella parte indicata; la lacuna normativa così ridotta impone una lettura della fattispecie tenendo conto delle sole certificazioni rilasciate ai sostituiti
Cost., art. 76
Richiamato come parametro costituzionale nel giudizio di legittimità che ha portato all'eliminazione degli incisi legislativi incompatibili con la Costituzione
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)
Norma processuale che disciplina il motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge (qui richiamata dal ricorrente per denunciare violazione dell'art. 10-bis)
cod. proc. pen., art. 616
Consente alla Corte di Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte Costituzionale, sentenza n. 175/2022
Dichiarata l'illegittimità costituzionale delle parti introdotte dal d.lgs. n. 158/2015; ha inciso sull'ambito di applicazione dell'art. 10-bis e sul criterio di calcolo dell'ammontare dovuto, imponendo l'accertamento fondato sulle certificazioni rilasciate ai dipendenti
Cass., Sez. 3, sent. D'Arrigo (n. 2338/2022 e richiamata giurisprudenza)
Ha precisato che il giudice può determinare l'ammontare delle ritenute omesse anche mediante campionamento statistico prudenziale che dimostri il rilascio ordinario delle certificazioni e la coerenza tra emolumenti e ritenute
Massime di principio
- Nelle ipotesi di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000) il computo dell'ammontare deve tener conto in primo luogo delle certificazioni rilasciate ai dipendenti; l'uso del modello 770 non sostituisce le certificazioni salvo che l'accertamento dimostri la loro coincidenza
- È legittimo che il giudice di merito utilizzi metodi di campionamento prudenziale per ricostruire l'ammontare delle ritenute non versate, purché il campionamento sia adeguatamente motivato e riferito alla specifica situazione aziendale
- La Cassazione non rivede liberamente la valutazione delle prove di merito: il motivo fondato su presunta errata valutazione probatoria è inammissibile se non si dimostra un travisamento manifesto e palese della prova dichiarativa (ossia discrepanza evidente tra quanto detto dal teste e quanto riportato dal giudice)
- Per contestare correttamente le valutazioni del giudice di merito in cassazione occorre indicare con precisione i passi della motivazione o della deposizione che proverebbero l'errore o il travisamento; deduzioni generiche o alternative interpretative sono inammissibili
- Quando la normativa è stata oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale, va valutato l'effetto di tali pronunce sul perimetro della fattispecie e sull'elemento materiale del reato: il difensore deve dunque costruire impugnazioni coerenti con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità
- Se il ricorso si limita a proporre una diversa lettura degli elementi probatori senza dimostrare vizi formali o travisamenti palese, la probabilità di inammissibilità o rigetto in Cassazione è elevata
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