Cassazione Penale, Sentenza n. 18130/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità del decreto che disponeva il giudizio immediato per omessa indicazione dell'avviso sulla facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 456, comma 2, c.p.p., in relazione all'art. 168-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) in quanto l'assenza dell'avviso poteva determinare la decadenza dal termine per chiedere i riti speciali e quindi pregiudicare irrevocabilmente la possibilità di accedere alla messa alla prova. Sosteneva inoltre che l'eccezione era stata tempestivamente sollevata in prima udienza e riproposta in appello, e che la sentenza della Corte costituzionale n. 19/2020 (che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 456, comma 2, c.p.p. nella parte incriminata) aveva efficacia retroattiva nei procedimenti non ancora esauriti, sicché la Corte di appello non poteva affermare la non nullità per presunta decadenza o per mancata istanza dell'imputato di accedere al rito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha riconosciuto che l'omissione dell'avviso nel decreto di giudizio immediato integra una nullità di ordine generale lesiva del diritto di difesa e che, nel caso concreto, l'eccezione era stata sollevata tempestivamente e riproposta in appello dopo la pronuncia della Corte costituzionale. È stato inoltre affermato che l'assenza di una effettiva richiesta di accesso alla messa alla prova è irrilevante ai fini della nullità: l'avviso serve a consentire una scelta difensiva consapevole e la sua omissione pregiudica tale possibilità. Per questi motivi la Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di merito e ha disposto la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia per i provvedimenti consequenziali.
Norme richiamate
art. 456, comma 2, cod. proc. pen.
La disposizione è illegittima nella parte in cui non prevedeva che il decreto di giudizio immediato contenesse l'avviso sulla facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; l'omissione integra una nullità di ordine generale che lede il diritto di difesa (come affermato dalla Corte costituzionale n. 19/2020).
art. 168-bis cod. pen.
L'istituto della sospensione con messa alla prova ha natura sia sostanziale (può comportare estinzione del reato) sia processuale (rito speciale alternativo); l'accesso a tale rito è una delle modalità qualificanti dell'esercizio del diritto di difesa e richiede avvisi tempestivi quando il termine per l'istanza è anticipato rispetto al dibattimento.
art. 24 Cost.
La mancata indicazione dell'avviso relativo alla possibilità di chiedere la messa alla prova viola il diritto di difesa ex art. 24 Cost., perché impedisce una scelta consapevole dell'imputato.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
L'omissione dell'avviso rientra tra le nullità di ordine generale previste dalla norma, con conseguente nullità rilevabile d'ufficio e strumento di tutela del diritto di difesa.
art. 136 Cost.
La sentenza di incostituzionalità ha efficacia erga omnes e force invalidante che può incidere retroattivamente su procedimenti non esauriti; tuttavia l'effetto non opera sulle situazioni giuridiche esaurite (es. giudicati irrevocabili) o sottoposte a preclusioni processuali.
art. 30, comma 4, L. 11 marzo 1957, n. 87
«quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali»
La norma regolamenta l'incidenza delle declaratorie di incostituzionalità sui giudicati di condanna, ma è riferita in particolare alle disposizioni sostanziali; per le norme processuali l'applicazione retroattiva è più limitata e dipende dalla non esauribilità della situazione processuale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2020
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, c.p.p. nella parte che non impone l'avviso relativo alla facoltà di chiedere la messa alla prova; ne consegue che l'omissione integra nullità che può incidere sui procedimenti in corso quando l'eccezione sia tempestiva e la situazione non sia esaurita.
Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2016
Ha ricondotto analoga omissione di avviso (in altro rito) alla violazione del diritto di difesa e contribuisce al principio secondo cui la mancanza dell'avviso può determinare una nullità che impedisce l'esercizio corretto delle scelte difensive.
Massime di principio
- L'omissione nel decreto (o atto equipollente) dell'avviso relativo alla possibilità di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova integra una nullità di ordine generale che incide sul diritto di difesa.
- La nullità può essere rilevata e valorizzata anche se al momento del decreto la giurisprudenza non aveva ancora espresso il principio: è decisivo che l'eccezione sia stata sollevata tempestivamente e prima che la situazione processuale si sia esaurita o sia divenuta preclusa o definitiva.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale ha efficacia retroattiva nei procedimenti non esauriti e può trovare immediata applicazione, ma non può incidere sulle situazioni giuridiche già esaurite dal giudicato irrevocabile o da preclusioni processuali consolidate.
- L'assenza di una richiesta concreta di accesso al rito alternativo (messa alla prova) non rende irrilevante la nullità dell'avviso: l'avviso ha la funzione di consentire una scelta difensiva tempestiva e consapevole, e la sua mancanza può precludere tale scelta.
- Per la difesa: eccepire tempestivamente la nullità già in prima udienza e riproporla nei gradi successivi è essenziale per preservare la possibilità di ottenere l'annullamento quando intervenga una pronuncia costituzionale favorevole.
- Per il giudice: se l'eccezione è tempestiva e la situazione processuale non è esaurita, il giudice deve valutare la nullità e, se del caso, sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale o applicare la relativa giurisprudenza, evitando di dichiarare decadenza o inesistenza di interesse basandosi su mancata istanza dell'imputato.
- In caso di accertata nullità per omissione dell'avviso, la Corte può annullare senza rinvio le decisioni di merito e disporre gli ulteriori atti necessari (ad es. rimessione al G.I.P.) per consentire il corretto svolgimento del procedimento.
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