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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22714/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria proposta dal fallimento di una società contro una banca per rimesse effettuate nel periodo sospetto. Il processo veniva interrotto per l'apertura della liquidazione coatta amministrativa della banca; alla riassunzione provvedeva la società che aveva assunto il concordato fallimentare con cessione delle azioni della massa, poi incorporata nell'attuale ricorrente. La riassunzione non veniva notificata alla banca in LCA, ma alla banca cessionaria del rapporto, mentre si costituiva spontaneamente anche la procedura in LCA. Il Tribunale accoglieva parzialmente la revocatoria e condannava la banca convenuta; la Corte d'appello, invece, riteneva nullo il primo grado perché il processo si sarebbe estinto per tardiva riassunzione ex art. 305 c.p.c., facendo decorrere il termine dalla comunicazione PEC del difensore della banca avvenuta prima dell'ordinanza giudiziale di interruzione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l.fall. e 305 c.p.c., sostenendo che il dies a quo del termine trimestrale per la riassunzione dovesse decorrere dalla dichiarazione giudiziale di interruzione pronunciata in udienza, non dalla mera comunicazione dell'evento interruttivo alla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in caso di apertura di una procedura concorsuale liquidatoria, l'interruzione del processo è automatica, ma il termine per riassumere o proseguire decorre dalla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza della parte, non dalla sola comunicazione dell'evento concorsuale tra difensori. Poiché nel caso concreto il giudice di primo grado aveva dichiarato l'interruzione in udienza il 15.9.2017, la riassunzione del 5.12.2017 era tempestiva. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 l.fall.

    L'apertura della procedura concorsuale liquidatoria determina l'interruzione automatica e immediata del processo; tuttavia, il decorso del termine per la riassunzione resta collegato alla dichiarazione giudiziale di interruzione portata a conoscenza delle parti.

  • art. 80, comma 6, T.U.B.

    È richiamato quale norma di rinvio che consente l'applicazione dell'art. 43 l.fall. alla fattispecie bancaria in liquidazione.

  • art. 305 c.p.c.

    Disciplina il termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto e gli effetti estintivi in caso di mancata tempestiva riassunzione.

  • art. 300 c.p.c.

    È richiamato in contrapposizione alla regola speciale dell'art. 43 l.fall., poiché nell'ipotesi concorsuale l'interruzione opera automaticamente e non solo dalla dichiarazione del difensore in udienza o dalla notifica alle altre parti.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    La dichiarazione giudiziale di interruzione è già conosciuta quando pronunciata in udienza; in tal caso non occorrono ulteriori notifiche ai fini del dies a quo.

  • artt. 52 e 93 l.fall.

    Sono evocati come ipotesi di improcedibilità per le domande di credito, distinte dalla regola generale sulla riassunzione dei processi interrotti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione, richiamata per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • Quando l'apertura di una procedura concorsuale produce l'interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione non decorre dalla mera conoscenza dell'evento interruttivo, ma dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione portata a conoscenza della parte.
  • La conoscenza legale rilevante ai fini del termine di riassunzione va riferita all'ordinanza o dichiarazione del giudice che accerta l'interruzione, non alla sola comunicazione tra difensori dell'evento concorsuale.
  • Se la dichiarazione di interruzione è resa in udienza, essa è già conosciuta ai sensi dell'art. 176 c.p.c. e da tale momento può decorrere il termine per riassumere.
  • In presenza di un arresto nomofilattico delle Sezioni Unite sul coordinamento tra interruzione automatica e decorrenza del termine di riassunzione, il giudice di merito deve applicarlo esattamente, senza anticipare il dies a quo alla data della notizia dell'evento concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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