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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31764/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile R. D. nel processo contro S. E. (reati: atti persecutori e percosse), processo di primo grado definito con assoluzione perché il fatto non sussiste. L'impugnante deduceva: (i) vizio di motivazione per apparente contraddizione tra la rilevata decadenza dalla qualità di parte civile e la rilevazione che la stessa non può sottoscrivere personalmente l'appello; (ii) errata determinazione del termine per proporre appello (contestando il computo dei 45 giorni e sostenendo che il termine sarebbe maturato il 09/02/2022 anziché il 28/01/2022); (iii) omissione di rilevare la nullità del processo per incapacità del giudice di primo grado per carenza di terzietà e imparzialità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata che aveva constatato la mancata presentazione delle conclusioni in primo grado, situazione che integra una revoca tacita della costituzione della parte civile ai sensi della giurisprudenza richiamata e degli artt. 82, comma 2, e 523, comma 2, cod. proc. pen. In ogni caso, la Corte d'appello ha anche rilevato, ad abundantiam, l'inammissibilità dovuta alla sottoscrizione dell'appello direttamente da parte della persona privata costituita parte civile, posto che l'art. 100 cod. proc. pen. impone la rappresentanza mediante difensore e l'art. 86 cod. proc. civ. non si applica fuori dal processo civile. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. In caso di diffusione della sentenza vanno omessi i dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/.

Norme richiamate

  • art. 82, comma 2, cod. proc. pen.

    La mancata presentazione delle conclusioni scritte in primo grado configura una revoca tacita della costituzione della parte civile quando la pretesa è di natura civilistica, con conseguente perdita della qualità di parte per il gravame.

  • art. 523, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 82 per consolidare il principio secondo cui l'assenza di conclusioni scritte implica la revoca tacita della costituzione di parte civile.

  • art. 100, cod. proc. pen.

    La parte civile deve stare in giudizio con l'assistenza di un difensore; non può sottoscrivere personalmente l'atto di appello per i soli interessi civili, neppure se esercita la professione forense.

  • art. 86, cod. proc. civ.

    L'esercizio della facoltà di stare in giudizio personalmente prevista nell'ambito del processo civile non è estendibile al processo penale per la parte civile; pertanto non giustifica la sottoscrizione personale dell'appello.

  • art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo relativo al computo del termine di impugnazione (45 giorni); il ricorso ha contestato la corretta decorrenza del termine, ma la Corte di cassazione ha ritenuto il vizio non decisivo in presenza di cause di inammissibilità sostanziali.

  • art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Citato in relazione al termine per proporre appello; la questione temporale è stata sollevata ma non è stata risolutiva dato che l'inammissibilità è stata fondata su altre cause (revoca tacita e sottoscrizione personale).

  • art. 542, ultima comma, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla notifica alla parte civile e al decorso dei termini processuali; il computo dei termini è stato motivo di contestazione ma la Corte non è entrata nel merito a causa dell'inammissibilità per ragioni formali sostanziali.

  • art. 52, d.lgs. 196/

    Norma sulla protezione dei dati personali: in caso di diffusione della sentenza vanno omessi generalità e altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Se la parte civile non presenta le conclusioni scritte nel giudizio di primo grado, ciò può essere interpretato come revoca tacita della costituzione e determinare la perdita della qualità processuale per proporre impugnazioni su posizioni esclusivamente civilistiche.
  • La parte civile nel processo penale non può sottoscrivere personalmente l'atto di impugnazione relativo ai soli interessi civili: è necessaria la rappresentanza e assistenza di un difensore (art. 100 cod. proc. pen.). Anche l'eventuale abilitazione professionale personale della parte non sopperisce a tale requisito.
  • Prima di proporre impugnazioni, verificare con attenzione il corretto computo dei termini (data di deposito, notifiche alla parte civile, termini specifici indicati dalla legge) e depositare l'atto entro i termini utili; comunque, difetti formali sostanziali (come la perdita della qualità di parte) possono rendere l'impugnazione inammissibile indipendentemente dalla tempestività.
  • Le questioni relative all'inammissibilità per ragioni formali possono assorbire l'esame di altri motivi di merito (es. presunta incompetenza o mancata terzietà del giudice); per preservare tali eccezioni è opportuno sollevarle tempestivamente e con argomentazione puntuale.
  • In caso di ricorsi manifestamente inammissibili la Corte può condannare la ricorrente alle spese e irrogare somme alla Cassa delle ammende; va inoltre rispettata la normativa sulla protezione dei dati in caso di diffusione della decisione.

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