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Ordinanza

Ordinanza n. 1180/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della graduatoria di merito finale del concorso indetto con DM 26 /10 /2023 per la classe di concorso -OMISSIS- Scuola Primaria per la regione Campania pubblicata il 27 novembre 2024, quanto al punteggio parziale e specifico non attribuito alla ricorrente con riferimento alla valutazione titoli.

Giustizia amministrativa202601419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per la classe EEEE – Scuola Primaria, nella parte relativa al punteggio attribuito per la valutazione dei titoli

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, candidata nella Regione Campania al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 206 e successive modificazioni per la classe EEEE, aveva conseguito un punteggio complessivo indicato in 200,25. Ha impugnato la graduatoria finale pubblicata il 27 novembre 2024 e gli atti della procedura nella parte in cui, nonostante una precedente istanza di rettifica in autotutela, le sono stati riconosciuti per i titoli posseduti — abilitazione derivante dalla laurea in scienze della formazione primaria, titolo di sostegno, certificazione C2 e titoli di servizio — 16,25 punti anziché 45,00. Secondo la ricorrente, l’erronea valutazione dei titoli ne avrebbe determinato l’esclusione dalla graduatoria finale. Il ricorso è stato riassunto davanti al TAR Campania dopo la declaratoria di incompetenza del TAR Lazio. In sede cautelare il TAR Campania aveva disposto l’acquisizione di una documentata relazione amministrativa sui fatti di causa e l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento; la ricorrente ha adempiuto all’integrazione del contraddittorio, mentre le amministrazioni non hanno depositato la relazione richiesta e si sono limitate a eccepire la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati limitatamente alla parte controversa e ai fini del riesame da parte dell’amministrazione. In base alla valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso è stato ritenuto assistito da fumus boni iuris, valorizzando sia il tenore e la specificità delle doglianze sia l’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine di depositare una relazione documentata, oltre alla sostanziale non contestazione delle argomentazioni della ricorrente. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora. La tutela cautelare è stata quindi conformata non all’attribuzione diretta del punteggio richiesto, ma all’obbligo di riesaminare gli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 25 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    "Visto l’art. 55 cod. proc. amm."

    La disposizione costituisce la base processuale della domanda e della concessione della tutela cautelare, subordinata nella fase sommaria alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • D.M. 26 ottobre 2023 n. 206

    "concorso per titoli ed esami indetto con D.M. 26 ottobre 2023 n. 206 e ss.mm."

    Costituisce la disciplina della procedura concorsuale e della valutazione dei titoli, oggetto della contestazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    "Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    "degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679"

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’inottemperanza dell’amministrazione all’ordine giudiziale di depositare una relazione documentata sui fatti controversi, unitamente alla sostanziale non contestazione delle allegazioni del ricorrente, può concorrere a fondare il fumus boni iuris, ferma la natura sommaria della valutazione.
  • Quando la contestazione riguarda l’erronea attribuzione di punteggi in una procedura concorsuale e risultano plausibili sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, la tutela cautelare può essere conformata alla sospensione degli atti limitatamente alla parte controversa e all’ordine di riesame, senza anticipare nel merito l’attribuzione definitiva del punteggio.
  • L’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti a una procedura selettiva potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso deve essere adempiuto dal ricorrente per consentire la trattazione della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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