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Sentenza

Sentenza n. 1361/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento, prot. GSEWEB/P20200530856 del 7 novembre 2020, con cui il GSE ha rigettato la richiesta di incentivi D.M. 16. Febbraio 2016 nonché, per quanto d''interesse, di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso con quello sopra indicato e la conseguente concessione degli incentivi di cui alla richiesta di identificata con il codice CT00398006 del 30 giugno 2020;

Giustizia amministrativa202101203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accesso agli incentivi del Conto Termico per l'installazione di collettori solari termici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiario incentivo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego del GSE relativo alla richiesta di incentivi per l'installazione di un sistema solare termico factory made, deducendo, da un lato, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2.3, lettere a) e b), dell'Allegato 1 al D.M. 16 febbraio 2016, poiché l'impianto sarebbe stato munito della certificazione Solar Keymark richiesta; dall'altro, il difetto di istruttoria, il difetto di motivazione, l'eccesso di potere e l'illogicità manifesta, poiché il GSE avrebbe ritenuto non corrispondenti il volume nominale di 300 litri indicato nella documentazione e i 272 litri riportati sulla targa, senza considerare il volume delle intercapedini e dei tubi di raccordo e senza valorizzare la documentazione del produttore e dell'ente certificatore. In particolare, i ricorrenti avevano chiarito, in risposta al preavviso di rigetto, che i 272 litri indicavano il volume utile, mentre il volume complessivo del sistema era pari a circa 282 litri, riconducibile, secondo i criteri di identificazione del carico termico, al valore incentivabile di 300 litri. Era inoltre stata documentata l'equivalenza tecnica e prestazionale tra il modello installato e quello cui si riferiva la certificazione Solar Keymark.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla domanda di annullamento, ritenendo assorbente il motivo relativo al difetto di istruttoria e alla carenza motivazionale. La documentazione già prodotta durante il procedimento, anche in risposta al preavviso di rigetto, consentiva al GSE di verificare la corrispondenza tra il prodotto installato e quello oggetto della certificazione Solar Keymark, nonché di considerare il volume complessivo del sistema, comprensivo dell'intercapedine, pari a 282 litri e riconducibile al valore di 300 litri previsto dai criteri applicabili. Il diniego si era invece limitato a riprodurre il rilievo sulla differenza tra 272 e 300 litri, senza esaminare né confutare i chiarimenti e i documenti prodotti dal richiedente. Anche la relazione istruttoria depositata dal GSE in giudizio ha confermato che gli elementi acquisiti consentivano di chiarire la corrispondenza del prodotto e, potenzialmente, di accogliere l'istanza. Il TAR ha quindi annullato il diniego. Ha respinto, invece, la domanda di accertamento della spettanza del beneficio, poiché residuavano profili di discrezionalità amministrativa o tecnica ai sensi dell'art. 34, comma 1, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.M. 16 febbraio 2016, Allegato 1, art. 2.3, lettere a) e b)

    La disposizione è stata invocata quale disciplina dei requisiti tecnici per l'accesso agli incentivi, in particolare con riferimento alla certificazione Solar Keymark e all'identificazione del sistema solare termico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il GSE doveva esaminare e considerare gli elementi forniti dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto; la mancata replica sostanziale ai chiarimenti rilevanti ha contribuito a integrare il difetto di istruttoria e di motivazione.

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    Il giudice amministrativo non può accertare direttamente la spettanza del beneficio quando residuano profili di discrezionalità amministrativa o tecnica, dovendo limitarsi all'annullamento dell'atto illegittimo e alla riedizione del potere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il diniego di un incentivo pubblico è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l'amministrazione non esamina documenti e chiarimenti tempestivamente prodotti dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, se tali elementi sono idonei a superare il rilievo ostativo.
  • Nella verifica dei requisiti tecnici per incentivi relativi a sistemi solari termici, l'amministrazione deve valutare il volume complessivo effettivo del sistema, considerando anche le componenti funzionali rilevanti, come intercapedini e raccordi, e non può fondare il diniego sul mero confronto tra dati aventi diversa portata tecnica, quali volume utile e capacità nominale.
  • Quando la documentazione prodotta consente di ricondurre il prodotto installato al modello oggetto della certificazione tecnica, l'amministrazione deve svolgere una valutazione complessiva dell'equivalenza e non può limitarsi a rilevare una differenza numerica isolata tra i dati riportati sulla targa e quelli della certificazione.
  • L'annullamento del diniego di un beneficio pubblico non comporta automaticamente l'accertamento giudiziale della spettanza dell'incentivo quando residuano valutazioni amministrative o tecniche riservate all'amministrazione; in tal caso il giudice deve annullare l'atto e lasciare all'amministrazione la riedizione del potere.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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