Cassazione Penale, Sentenza n. 44992/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che, in esito a giudizio di rinvio, aveva disposto la confisca diretta sui conti di società (Glonet s.r.l., Glonet Service s.r.l., SIM Solution s.r.l. e G.M. s.r.l.) per l'ammontare del presunto profitto dei reati tributari attribuiti a Voltan. Il ricorrente deduceva: carenza e vizio di motivazione circa la mancata verifica dell'impossibilità di aggredire il patrimonio sociale (richiesta dalla sentenza di annullamento della Cassazione), errata applicazione delle norme sulla confisca per equivalente e sulla prescrizione per alcune annualità, e nullità della procedura per omessa/errata notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dato priorità al terzo motivo (nullità della notifica). Ha ritenuto che la notifica della fissazione dell'udienza preliminare non fosse stata regolarmente eseguita (tenta a un indirizzo diverso dal domicilio dichiarato, plico tornato, quindi notificata al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 senza preventiva verifica dell'inidoneità dell'indirizzo). Per questo vizio ha annullato la pronuncia impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Busto Arsizio per il nuovo esame, determinando l'accoglimento parziale del ricorso per cassazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla decisione sul terzo motivo.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Norma che prevede la confisca per equivalente in materia di reati tributari; la Corte richiede che il giudice motivi adeguatamente l'impossibilità di reperire il profitto nel patrimonio delle società e valuti se le società siano meri schermi riconducibili all'imputato
art. 125 cod. proc. pen.
Richiesto corretto e sufficiente apparato motivazionale della decisione impugnata; il ricorrente lamentava vizio di motivazione nell'applicazione della normativa sulla confisca
art. 627 comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale collegato alla confisca; il ricorso ne denunciava l'erronea applicazione insieme alle norme speciali
art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) e art. 628 cod. proc. pen.
Norme di impugnazione e motivi di cassazione richiamate per censurare la legittimità della confisca per equivalente
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento in relazione alla prescrizione e alla possibilità che la confisca venga disposta per reati prescritti; si contestava l'omessa verifica della prescrizione per alcune annualità
art. 157 e art. 157-ter cod. proc. pen.
Norme sulla notifica e sulla fissazione dell'udienza preliminare; la Corte ha richiamato i criteri di regolarità della notifica e la rilevanza dell'indirizzo eletto
art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede la notifica al difensore quando la notifica personale non è andata a buon fine; la Corte ha stabilito che tale notifica è nulla se non è stata previamente verificata l'inidoneità/insufficienza dell'indirizzo dell'imputato
art. 448 comma 2 e 2-bis cod. proc. pen.
Richiami relativi agli effetti della sentenza e alle impugnazioni; utilizzate nelle censure sulla legittimità delle misure patrimoniali
Massime di principio
- La confisca per equivalente su patrimoni societari richiede una motivazione specifica: il giudice deve verificare e documentare l'impossibilità di reperire il profitto del reato nel patrimonio societario oppure dimostrare che la società è mero schermo dell'attività illecita riconducibile alla persona fisica.
- Se la sentenza di annullamento della Cassazione indica punti di verifica (es. impossibilità di aggredire il patrimonio societario), il giudice di rinvio è tenuto a svolgere quelle verifiche e a motivarle nella fattispecie; motivazioni generiche o citazioni di principi non sono sufficienti.
- Le questioni di prescrizione devono essere valutate dal giudice di merito quando rilevanti per la configurazione e per l'entità della confisca: la prescrizione può incidere sulla legittimità della misura ablativa.
- Le notifiche processuali sono presidio essenziale del diritto di difesa: la notifica al difensore per mancata consegna al domicilio è ammissibile solo dopo aver accertato l'inidoneità o l'insufficienza dell'indirizzo dell'imputato; la carenza di tale verifica comporta nullità rilevabile in Cassazione.
- In presenza di vizi procedurali gravi (es. nullità della notifica), la Cassazione può annullare la decisione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per un nuovo esame, rendendo assorbite altre censure sostanziali.
- Per prevenire annullamenti è consigliabile che il giudice del rinvio documenti puntualmente gli accertamenti patrimoniali svolti, indichi su quali elementi basa la scelta tra confisca diretta e confisca per equivalente e specifichi la portata delle ablazioni (conti correnti vs altri beni fungibili).
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