Sentenza n. 2849/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio sull’istanza del 20 ottobre 2025, sostanzialmente reiterata il 21 marzo 2026, diretta a ottenere la convocazione del minore e la predisposizione o rimodulazione di un progetto assistenziale individualizzato ai sensi dell’art. 14 della legge n. 328/2000
Esito
La controversia
La ricorrente, in qualità di genitore del figlio minorenne, ha agito contro il Comune di Palermo e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 20 ottobre 2025, sostanzialmente reiterata il 21 marzo 2026. L’istanza chiedeva la convocazione del minore ai fini della predisposizione o rimodulazione del precedente piano assistenziale individuale, mediante un progetto individualizzato previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000.
La decisione
In pendenza del giudizio, Comune e ASP hanno predisposto il piano richiesto. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, accolta dal TAR ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha posto le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, a carico della sola ASP: l’istanza era stata riscontrata soltanto dopo l’instaurazione del giudizio e l’adozione del provvedimento richiedeva una valutazione tecnico-specialistica che il Comune non poteva compiere autonomamente. Disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Alla luce delle circostanze riferite da parte ricorrente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a.
La sopravvenuta predisposizione del piano richiesto, intervenuta durante il giudizio, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 14 legge 8 novembre 2000, n. 328
con la quale l’odierna ricorrente ha chiesto alle amministrazioni resistenti di procedere alla convocazione del figlio -OMISSIS- ai fini della predisposizione (nell’interesse di quest’ultimo) di un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00.
La disposizione è indicata come fondamento della richiesta di predisposizione del progetto individualizzato nell’interesse del minore; la sentenza non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e viene meno la controversia sull’obbligo di provvedere, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Se l’istanza è riscontrata soltanto dopo l’introduzione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione la cui valutazione tecnico-specialistica è necessaria per adottare il provvedimento, anche quando un’altra amministrazione coinvolta non possa compiere autonomamente tale valutazione.
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