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Ordinanza

Ordinanza n. 1450/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni del Consiglio Accademico del Conservatorio relative alla valutazione delle domande di transito nel settore AFAM018 e al rigetto dell’istanza di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 52 del 13 febbraio 2026, nella parte in cui avrebbe omesso di valutare la sua domanda di transito nel settore artistico-disciplinare AFAM018, approvando invece le istanze di due controinteressati sulla base di un titolo preferenziale ritenuto non previsto dalla disciplina della procedura e considerando implicitamente esauriti i posti disponibili. Ha inoltre impugnato la deliberazione n. 53 del 24 febbraio 2026, con cui il Conservatorio ha rigettato l’istanza di autotutela, affermando di avere valutato tutte le istanze. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a una valutazione di merito della propria istanza e la rinnovazione della procedura, con valutazione comparativa e formazione di una graduatoria da trasmettere al CNAM.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenendo necessario verificare, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., eventuali profili di inammissibilità del ricorso, ha onerato la ricorrente di produrre documentati chiarimenti sulla riferibilità ai due controinteressati degli indirizzi PEC utilizzati per le notifiche e sul loro inserimento in pubblici registri. Gli incombenti devono essere eseguiti, nelle forme del processo amministrativo telematico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 4 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    eventuali profili di inammissibilità del ricorso

    La disposizione è richiamata quale base per consentire al Collegio di verificare eventuali profili di inammissibilità e richiedere chiarimenti alla parte ricorrente prima della decisione.

Massime di principio

  • Quando emergano possibili profili di inammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti documentati a carico della parte interessata prima di definire il giudizio.
  • La verifica della validità della notificazione ai controinteressati può richiedere la prova della riferibilità degli indirizzi PEC utilizzati e della loro iscrizione in pubblici registri.
  • Gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo devono essere eseguiti nel termine espressamente assegnato e secondo le forme del processo amministrativo telematico.

Come è indicizzato

MaterieAFAM, enti di ricerca e formazioneIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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