Ordinanza n. 1450/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni del Consiglio Accademico del Conservatorio relative alla valutazione delle domande di transito nel settore AFAM018 e al rigetto dell’istanza di autotutela
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 52 del 13 febbraio 2026, nella parte in cui avrebbe omesso di valutare la sua domanda di transito nel settore artistico-disciplinare AFAM018, approvando invece le istanze di due controinteressati sulla base di un titolo preferenziale ritenuto non previsto dalla disciplina della procedura e considerando implicitamente esauriti i posti disponibili. Ha inoltre impugnato la deliberazione n. 53 del 24 febbraio 2026, con cui il Conservatorio ha rigettato l’istanza di autotutela, affermando di avere valutato tutte le istanze. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto a una valutazione di merito della propria istanza e la rinnovazione della procedura, con valutazione comparativa e formazione di una graduatoria da trasmettere al CNAM.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ritenendo necessario verificare, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., eventuali profili di inammissibilità del ricorso, ha onerato la ricorrente di produrre documentati chiarimenti sulla riferibilità ai due controinteressati degli indirizzi PEC utilizzati per le notifiche e sul loro inserimento in pubblici registri. Gli incombenti devono essere eseguiti, nelle forme del processo amministrativo telematico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 4 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
eventuali profili di inammissibilità del ricorso
La disposizione è richiamata quale base per consentire al Collegio di verificare eventuali profili di inammissibilità e richiedere chiarimenti alla parte ricorrente prima della decisione.
Massime di principio
- Quando emergano possibili profili di inammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo può disporre chiarimenti documentati a carico della parte interessata prima di definire il giudizio.
- La verifica della validità della notificazione ai controinteressati può richiedere la prova della riferibilità degli indirizzi PEC utilizzati e della loro iscrizione in pubblici registri.
- Gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo devono essere eseguiti nel termine espressamente assegnato e secondo le forme del processo amministrativo telematico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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