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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26992/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente censura la violazione dell'art. 222, comma 2‑bis, d.lgs. n. 285/1992: sostiene che il GIP non ha applicato la riduzione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) fino a un terzo prevista nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), avendo invece irrogato la sospensione per 12 mesi senza dar conto della riduzione prevista per il rito.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Ritiene che l'art. 222, comma 2‑bis, del d.lgs. n. 285/1992 (che diminuisce fino a un terzo la sospensione della patente fino a quattro anni in caso di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.) sia applicabile soltanto all'ipotesi di omicidio colposo (per la quale la sospensione può arrivare fino a quattro anni) e non si estenda al reato di lesioni colpose, per il quale la durata massima della sospensione è di due anni. Si richiama il precedente Cass. Sez. 4, n. 14504/2016. Poiché il fatto contestato è lesioni colpose da manovra di retromarcia, il GIP ha correttamente escluso la riduzione; il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 2‑bis, d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada)

    "La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale"

    La Corte interpreta la norma come limitata all'ipotesi di omicidio colposo (dove la sospensione può arrivare fino a quattro anni) e non estendibile alle lesioni colpose, per le quali la durata massima della sospensione è inferiore.

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti); è il riferimento procedurale per la riduzione prevista dall'art. 222 comma 2‑bis, ma l'operatività della riduzione dipende dall'ambito sostanziale previsto dal Codice della Strada.

  • art. 590‑bis c.p.

    Norma sostanziale penale relativa alle lesioni personali stradali; nel caso di specie il reato contestato è di lesioni colpose stradali, non di omicidio colposo.

  • Giurisprudenza: Cass., Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, Rv. 266468

    Precisa che la diminuzione fino a un terzo della sospensione della patente prevista dall'art. 222, comma 2‑bis, deve ritenersi limitata al patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale e non si estende alle ipotesi di lesioni colpose.

Massime di principio

  • La riduzione "fino a un terzo" della sanzione accessoria prevista dall'art. 222, comma 2‑bis, si applica solo quando il Codice della Strada consente una sospensione fino a quattro anni (tipicamente l'omicidio colposo stradale); non si applica automaticamente a tutti i patteggiamenti.
  • In casi di lesioni colpose (art. 590‑bis c.p. o simili) in cui la durata massima della sospensione della patente è minore (es. due anni), non trova applicazione la riduzione prevista dal comma 2‑bis dell'art. 222.
  • Al momento di impugnare un provvedimento per mancata applicazione di benefici collegati al rito (patteggiamento), verificare prima se la disposizione che concede il beneficio è espressamente limitata a specifiche fattispecie sostanziali.
  • Se il giudice non concede un beneficio previsto per il rito, il ricorrente deve dimostrare che la fattispecie sostanziale rientra nell'ambito di applicazione della norma che prevede il beneficio; in caso contrario il rigetto è fondato.
  • È utile richiamare la giurisprudenza consolidata (es. Cass. Sez. 4, n. 14504/2016) quando si contesta l'interpretazione normativa, perché la Corte applica criteri di lettura restrittiva se il legislatore ha collegato la misura a una specifica fattispecie.

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