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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31317/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un’espropriazione presso terzi intrapresa da una società creditrice nei confronti di un debitore esecutato, con la Provincia di Prato quale terzo pignorato. Il terzo rese dichiarazione negativa; il creditore promosse giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e il Tribunale accertò l’esistenza del credito del debitore esecutato verso la Provincia. La Corte d’appello, invece, dichiarò inammissibile la domanda per difetto di interesse concreto e attuale, ritenendo non pignorabile il credito relativo al prezzo dell’appalto durante l’esecuzione delle opere. In cassazione la curatela della società già ricorrente ha impugnato tale decisione; tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato/litisconsorte necessario, ma l’ordine non è stato ottemperato. La curatela ha anche chiesto l’interruzione del processo per il sopravvenuto fallimento della società, istanza respinta.

La decisione

La Corte ha escluso l’interruzione del giudizio di cassazione per il sopravvenuto fallimento della società ricorrente, richiamando il principio secondo cui nel giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non operano le comuni cause di interruzione. Ha poi rilevato che l’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato, litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, non è stato eseguito. Poiché non si trattava di tardivo deposito dell’atto, ma di totale inosservanza dell’ordine della Corte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 548 c.p.c.

    nella versione anteriore alla novella apportata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per individuare il rito dell’accertamento dell’obbligo del terzo successivo alla dichiarazione negativa del terzo pignorato

  • art. 351, all. f, legge 20 marzo 1865, n. 2248

    richiamato come base dell’eccezione di impignorabilità del credito staggito, in quanto prezzo di appalto di opere pubbliche in corso di esecuzione

  • art. 43 l.fall.

    l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo

    la disposizione non si applica al giudizio di cassazione, poiché in sede di legittimità non operano le comuni cause di interruzione

  • art. 371-bis c.p.c.

    richiamato per distinguere tra tardivo deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio e totale mancata ottemperanza all’ordine della Corte

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell’ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro del contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l’apertura del fallimento di una parte non determina, di regola, l’interruzione del processo, perché il giudizio di legittimità è dominato dall’impulso d’ufficio.
  • Nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo promosso a seguito di pignoramento presso terzi, il debitore esecutato è litisconsorte necessario; la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • L’inosservanza totale dell’ordine di integrazione del contraddittorio va qualificata come inammissibilità del ricorso e non come semplice improcedibilità per deposito tardivo dell’atto.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, è tenuto anche all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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