Cassazione Penale, Sentenza n. 19578/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era gravemente indiziata di avere agevolato la latitanza di Matteo Messina Denaro e di avere ostacolato indagini penali mediante il ruolo di tramite nella consegna e ricezione di "pizzini" tra il latitante, la madre Laura Bonafede e la rete di collegamento (in particolare Lorena Lanceri). Ha proposto due ricorsi per il riesame, sostenendo l'insussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari: i difensori hanno lamentato che una precedente decisione del Gip, divenuta giudicato cautelare, aveva escluso rilevanti indizi e che le nuove emergenze erano solo congetture; hanno inoltre sottolineato l'assenza di contatti diretti con il latitante, il contenuto personale delle missive, il cambiamento di vita della ricorrente (distanziamento familiare, attività di volontariato) e la morte del latitante come circostanza che avrebbe annullato il rischio di reiterazione.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente individuato nuove e convergenti risultanze (messaggistica telefonica, documenti riconducibili al latitante e alla Bonafede, intercettazioni e videoriprese, nonché annotazioni trovate in un covo con sigle riconducibili alla ricorrente) capaci di superare il precedente giudicato cautelare. Tali elementi hanno consentito di ricostruire ripetuti episodi di intermediazione nella consegna di missive (più volte nel 2021, 2022 e 2023) e di attribuire alla condotta un'efficacia idonea a ridurre il rischio di scoperta del latitante, configurando il reato di favoreggiamento personale in ordine all'esecuzione di pene (art. 390) e l'ostacolo alle indagini (art. 378). La Corte ha inoltre ritenuto fondate le esigenze cautelari: la reiterazione, la durata dell'attività, il ruolo centrale del latitante e la disponibilità mostrata giustificano la prosecuzione degli arresti domiciliari. Un rilievo relativo all'aggravante ex art. 416-bis è stato dichiarato inammissibile essendo sollevato tardivamente in sede di legittimità. Complessivamente la motivazione del Tribunale è stata giudicata logica e non congetturale.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
La Corte ha interpretato il riferimento a questo articolo nel senso che il comportamento di favorire comunicazioni e scambi che ostacolano indagini (anche future) integra l'ipotesi di reato di ostacolo alle indagini quando la latitanza e le comunicazioni mantengono attiva l'attività criminale del soggetto favorito.
art. 390 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che l'intermediazione stabile e produttiva di contatti tra il latitante e l'ambiente esterno, idonea a ridurre il rischio di essere scoperti e arrestati, configuri il favoreggiamento personale in relazione alla sottrazione all'esecuzione di pene definitive.
art. 416-bis cod. pen. (aggravante ex art. 416-bis, comma 1)
La qualificazione connessa all'agevolazione mafiosa è stata richiamata come aggravante capace di rafforzare la presunzione di pericolo di reiterazione; tuttavia la Corte ha censurato come inammissibile la rilevazione tardiva dell'aggravante in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il precedente rigetto cautelare non è insuperabile: nuovi e convergenti elementi probatori (messaggistica, documenti, videoriprese, annotazioni cronologiche riconducibili) possono giustificare una rivalutazione della gravità indiziaria.
- L'assenza di contatti personali diretti con il latitante non esclude la responsabilità se è dimostrabile che la persona ha operato come tramite sistematico tra il latitante e l'ambiente esterno.
- Annotazioni, sigle o pseudonimi trovati nei covi, se integrate da riscontri (date, corrispondenze, filmati, intercettazioni), assumono valore indiziario significativo e possono essere utilizzate per fondare la misura cautelare.
- Per la configurabilità del reato di favoreggiamento della latitanza (art. 390) è sufficiente che la condotta del terzo contribuisca concretamente a ridurre il rischio di individuazione ed esecuzione delle pene del latitante.
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere fondata non solo sull'aggravante prevista dall'art. 416-bis, ma anche sulla reiterazione, durata temporale delle condotte e sulla posizione rilevante del soggetto favorito nel contesto criminale.
- Eccezioni introdotte per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione) o formulate in modo aspecifico rischiano l'inammissibilità; questioni rilevanti andrebbero sollevate e argomentate nelle fasi precedenti.
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