Sentenza n. 807/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - in parte qua, del D.R. n. 992 del 25 giugno 2025 attraverso il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del “concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione in -OMISSIS- per laureati non medici per l'anno accademico 2024/2025”; - di tutti gli atti concorsuali presupposti, compresi i verbali della Commissione trasmessi in data 10 giugno 2025, la nota del 20 giugno 2025 a firma del Responsabile del procedimento attestante la regolarità formale degli atti e delle operazioni concorsuali, le graduatorie provvisoria e definitiva nella parte in cui alla ricorrente non sono stati attribuiti i 10 punti per la tesi di laurea nonché di ogni altro atto amministrativo presupposto e conseguenziale e/o comunque connesso; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente all'inserimento al secondo posto della graduatoria definitiva del concorso de quo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura concorsuale nella parte in cui non hanno attribuito alcun punteggio alla tesi di laurea della candidata
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al settimo posto della graduatoria con 68,80 punti, a fronte di quattro posti disponibili, ha impugnato la graduatoria definitiva e gli atti concorsuali deducendo la violazione dell'art. 8 del bando e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento. Ha sostenuto che la propria tesi di laurea, avente a oggetto il trattamento con anticorpi monoclonali in pazienti affetti da COVID-19, fosse sperimentale e attinente alla scuola di specializzazione e dovesse quindi ricevere il punteggio massimo di 10 punti, con conseguente collocazione al secondo posto e ammissione alla scuola. La Commissione aveva negato ogni punteggio ritenendo che la tesi fosse riferita a una materia non ricompresa tra gli esami valutabili ai fini del concorso. La ricorrente ha inoltre evidenziato che, nei precedenti concorsi per i quali aveva partecipato, la medesima Università le aveva attribuito punti per lo stesso titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbendo il secondo. L'art. 8 del bando prevedeva l'attribuzione, fino a un massimo di 10 punti, per la tesi svolta in materia attinente alla scuola di specializzazione, demandando alla Commissione la valutazione secondo criteri previamente stabiliti e la distinzione tra tesi compilativa e sperimentale. La Commissione ha invece stabilito che fossero valutabili soltanto le tesi svolte in materia degli esami valutabili ai fini del concorso. Secondo il TAR, tale criterio non si limitava a specificare la lex specialis, ma ne alterava il contenuto, sostituendo il requisito dell'attinenza alla materia della scuola di specializzazione con quello, più restrittivo e diverso, dell'attinenza ai singoli esami valutabili. Anche la conseguente esclusione della tesi della ricorrente è stata ritenuta illegittima. La tesi, per il suo oggetto, era evidentemente attinente alla materia della specializzazione e doveva essere valutata, verificandone la natura compilativa o sperimentale e attribuendo il relativo punteggio. Il giudice ha quindi annullato in parte qua gli atti impugnati e imposto all'amministrazione una nuova valutazione del titolo e la conseguente modifica della graduatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 del bando di concorso
La Commissione esaminatrice stabilirà se la tesi del candidato sia stata svolta in materia attinente la Specializzazione per cui concorre. In caso affermativo, l'elaborato potrà essere valutato, con criteri preliminarmente stabiliti dalla Commissione medesima, fino ad un massimo di punti 10 (dieci).
La disposizione impone di valutare la tesi quando sia attinente alla materia della scuola di specializzazione e consente alla Commissione di predeterminare i criteri di attribuzione del punteggio, senza modificare o restringere il requisito previsto dal bando.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, la commissione esaminatrice può specificare i criteri di valutazione dei titoli soltanto entro i limiti stabiliti dalla lex specialis, non potendo sostituire il criterio previsto dal bando con un requisito nuovo, più restrittivo o diverso.
- Quando il bando prevede la valutazione di una tesi svolta in materia attinente alla scuola di specializzazione, l'attinenza deve essere riferita alla materia del corso specialistico nel suo complesso e non necessariamente ai singoli esami individuati come valutabili ai fini del concorso.
- L'esclusione integrale di un titolo valutabile sulla base di un criterio introdotto dalla commissione e non previsto dal bando rende illegittimi il criterio, la valutazione applicativa e, in parte qua, la graduatoria finale.
- L'annullamento della valutazione illegittima di un titolo concorsuale comporta l'obbligo dell'amministrazione di procedere a una nuova valutazione secondo la lex specialis, verificando i profili rimessi alla discrezionalità tecnica della commissione e modificando conseguentemente la graduatoria.
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