Cassazione Penale, Sentenza n. 8105/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di utilizzo indebito di carta bancoposta (art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231/2007), contestando la riqualificazione del fatto nel furto, l'esclusione della particolare tenuità e profili relativi al trattamento sanzionatorio, alla continuazione e alla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che gli elementi fattuali (stretta contiguità spaziale e temporale tra il furto della borsa nell'auto e il prelievo al bancomat, nonché la forzatura della serratura) giustificassero la riqualificazione del fatto in furto aggravato (artt. 624, 625 c.p.). Tuttavia, per effetto della modifica normativa (d.lgs. n. 150/2022) il delitto così riqualificato è procedibile a querela e dalla documentazione emergeva l'assenza di querela valida: ne è conseguita l'improcedibilità del reato di furto (annullamento senza rinvio e eliminazione della relativa pena). Per il reato di utilizzo indebito della carta bancoposta (art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231/2007, ora corrispondente all'art. 493-ter c.p.) la dichiarazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile perché non impugnata; la Corte ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo a quest'ultimo reato e per ogni valutazione sulla recidiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; il terzo assorbito.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha ritenuto che la fattispecie originariamente qualificata come ricettazione dovesse essere riqualificata in furto, quindi l'art. 648 è stato scalfito dalla ricostruzione fattuale che dimostrava l'autore materiale del furto
art. 624 cod. pen. (furto)
La Corte ha ritenuto configurabile il reato di furto in capo al ricorrente per la forzatura della serratura e la sottrazione della borsa dall'interno dell'auto
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (aggravanti)
Sono state ritenute applicabili aggravanti per la modalità della sottrazione (violenza sulle cose/forzatura) e per l'esposizione alla pubblica fede della carta custodita nella borsa
art. 55, comma 5, d.lgs. n. 231/2007 (utilizzo indebito di carta bancoposta)
La condanna per l'utilizzo indebito della carta è stata confermata come irrevocabile perché non impugnata; la determinazione della pena relativa a questo reato è stata rimessa alla Corte d'appello in sede di rinvio
art. 493-ter cod. pen. (corrispondente all'attuale fattispecie previgente)
Il testo segnala che la fattispecie di cui al d.lgs. 231/2007 corrisponde ora a disposizione codicistica nell'art. 493-ter, richiamata ai fini della indicazione normativa
art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. n. 150/2022 (modifica procedibilità)
La modifica normativa ha reso procedibile il reato di furto in questione a querela; applicando la norma più favorevole ex art. 2, comma 4 c.p., la Corte ha verificato l'assenza di querela e dichiarato l'improcedibilità
art. 2, comma 4 cod. pen. (principio di favore della legge penale nel tempo)
La Corte ha applicato la disciplina più favorevole al reo, verificando l'effetto della modifica intervenuta dalla riforma del 2022 sulla procedibilità
art. 611, comma 1, c.p.p. (contraddittorio scritto)
Procedimento trattato con contraddittorio scritto fra le parti, come previsto dall'articolo richiamato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite all'enunciazione dei motivi in cassazione: la difesa ha enunciato tre motivi nei limiti richiesti dalla norma
Massime di principio
- La mera detenzione di un bene di provenienza furtiva non basta automaticamente a configurare il reato presupposto; tuttavia, la stretta contiguità spaziale e temporale tra il furto e l'uso del bene (es. prelievo al bancomat) può legittimare la riqualificazione e l'attribuzione dell'azione al detentore
- Una riqualificazione in furto è giustificata quando emergano elementi concreti di forzatura o violenza sulle cose e quando il bene sottratto fosse esposto alla pubblica fede (es. carta bancoposta visibile nella borsa)
- Se la norma sostanziale viene modificata nel senso di rendere il reato procedibile a querela, il pubblico ministero e il giudice devono verificare d'ufficio la sussistenza della querela valida; in assenza di querela si può dichiarare l'improcedibilità anche d'ufficio
- Le questioni non impugnate in cassazione diventano irrevocabili: parti della sentenza non censurate formano giudicato parziale, limitando le questioni riesaminabili
- L'accoglimento parziale del ricorso che incide sulla qualificazione del reato può assorbire o rendere sopravvenuta la rilevanza di altri motivi (es. attenuanti o valutazioni sulla recidiva), rendendo necessario un rinvio per la sola rideterminazione della pena residua
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