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Sentenza

Sentenza n. 13237/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 3837/2025, pubblicata in data 28/03/2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 43443/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202603731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3837/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma n. 3837/2025, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2024/2025. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia da parte del Ministero, nonostante la sua definitività e la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di ottemperanza entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né dimostrare l'avvenuto adempimento o fornire giustificazioni sull'inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, rilevando la rituale notificazione al Ministero, la definitività del titolo giudiziale e la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma né corrisposto le somme spettanti, nonostante il decorso del termine di 120 giorni e l'assenza di qualsiasi prova o giustificazione contraria. Il Collegio ha ricordato che il giudizio di ottemperanza mira ad assicurare al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dal giudicato e che l'Amministrazione è priva di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione, residuando soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa, assicurando il riconoscimento del diritto e il pagamento delle somme dovute. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato, previa richiesta della ricorrente e verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori se dovuti, per spese di lite. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero in relazione alla persistente inerzia amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall'amministrazione.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il procedimento di ottemperanza e i poteri del giudice nell'assicurare l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    Individua tra i contenuti della pronuncia del giudice amministrativo le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; decorso tale termine, l'azione di ottemperanza può essere esercitata.

  • art. 1, commi 121 e ss., l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la Carta elettronica del docente e il beneficio economico annuale riconosciuto dal giudicato ottemperando.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento del risultato pratico riconosciuto dal provvedimento giurisdizionale definitivo e non realizzato dall'amministrazione.
  • L'amministrazione è tenuta a eseguire il giudicato senza poter opporre ragioni di opportunità amministrativa, ordine pubblico, difficoltà pratica o insufficienza finanziaria; non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, residuando soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • L'inerzia dell'amministrazione, protrattasi dopo il passaggio in giudicato del provvedimento e dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l'amministrazione non provi l'adempimento né fornisca una giustificazione dell'inadempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di inutile decorso del termine, previa richiesta dell'interessato e verifica dell'eventuale adempimento tardivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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