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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37842/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 6 legge 13/12/1989 n.401 con riferimento all'incontro Italia-Portugal del 16/06/2015 disputato a Ginevra, sostenendo che l'obbligo di presentazione si applica solo agli incontri "nei luoghi siti sul territorio nazionale"; (2) erronea applicazione dell'art. 6 I.n.401/1989 per gli episodi del 2 e 8 agosto 2015 e del 16 giugno 2015, sostenendo che l'obbligo di presentazione non includeva specificamente gli incontri "amichevoli" tra le manifestazioni sportive interdette al ricorrente; (3) vizio di motivazione relativo alla individuabilità e conoscenza degli incontri amichevoli del 2 e 8 agosto 2015, lamentando l'assenza di argomentazione circa l'anticipata organizzazione e l'idonea pubblicità delle partite, requisito essenziale per rendere esigibile l'obbligo di presentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la doglianza sul requisito della determinabilità delle manifestazioni sportive e, accertata la maturazione della prescrizione per le condotte del 16/06/2015, 02/08/2015 e 08/08/2015 (prescrizione maturata il 16/12/2022, 02/02/2023 e 08/02/2023), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali reati per estinzione per prescrizione ex art. 129 cod. proc. pen., comma 1. Ha inoltre rideterminato la pena per il residuo reato relativo alla condotta del 14/05/2015 in mesi otto di reclusione e euro 6.666,00 di multa, in base all'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., tenendo conto della pena base e della riduzione per il rito abbreviato. In sintesi: accoglimento parziale del ricorso con annullamento per prescrizione di alcuni capi e ricalcolo della pena per il capo rimasto.

Norme richiamate

  • art. 6 legge 13 dicembre 1989, n. 401

    art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401

    Il riferimento a "manifestazioni sportive specificamente indicate" non richiede l'indicazione nominativa ma la determinabilità, da parte del destinatario, in relazione all'anticipata programmazione e pubblicizzazione; possono essere comprese anche le "amichevoli" se programmate e pubblicizzate in modo da essere previamente conoscibili; sono escluse le partite decise all'ultimo momento senza preventiva programmazione.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel capo d'imputazione per configurare la responsabilità penale in relazione alla normativa speciale; la sentenza non discute specifiche interpretazioni particolari di questo articolo oltre all'applicazione combinata con art. 6 legge 401/1989.

  • artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen.

    artt. 157, 158, 160 e 161 cod. pen.

    Norme che regolano i termini di prescrizione: la Corte ha calcolato il termine prescrizionale massimo (anni 7 e mesi 6) e rilevato la decorrenza della prescrizione per i reati contestati nelle date indicate, senza sospensioni.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    art. 129 cod. proc. pen., commi 1 e 2

    Consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione anche nel giudizio di legittimità quando il motivo non è manifestamente infondato e si è instaurato validamente il grado di impugnazione; qui è stata applicata la declaratoria di estinzione ex comma 1.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione di prescrizione può essere pronunciata d'ufficio solo se il gravame è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (cioè non inammissibile).

  • art. 620 cod. proc. pen.

    art. 620 lett. I) cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza della Corte di Cassazione a rideterminare la pena quando annulla parzialmente senza rinvio; qui la pena è stata rideterminata in relazione al residuo reato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176/2020

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020

    Norma procedurale richiamata dalla difesa per chiedere la trattazione orale del ricorso; la richiesta è stata avanzata ma non incide sul dispositivo principale della sentenza qui riassunta.

Massime di principio

  • Perché l'obbligo di presentazione e il divieto di accesso siano esigibili rispetto a una specifica manifestazione sportiva, questa deve essere "determinabile" dal destinatario in ragione della sua preventiva programmazione e pubblicizzazione.
  • Le partite "amichevoli" possono rientrare nel divieto se risultano anticipate e pubblicizzate con mezzi ordinarî tali da renderle conoscibili; le partite decise all'ultimo minuto o non pubblicizzate non rendono esigibile l'obbligo.
  • Se la determinabilità della manifestazione non è adeguatamente motivata nel provvedimento che impone l'obbligo, la relativa contestazione penale può risultare non sostenibile e, se sopravviene la prescrizione, il reato può essere dichiarato estinto in sede di legittimità.
  • La Corte di Cassazione può dichiarare d'ufficio la prescrizione solo se il ricorso è idoneo a formare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile); pertanto, profili di ammissibilità dell'impugnazione sono rilevanti anche ai fini della declaratoria di prescrizione.
  • In caso di annullamento parziale per prescrizione, la Corte può rideterminare la pena per i reati residui senza rinvio in base alle norme procedurali applicabili.

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