Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38175/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per estorsione sostenendo che i fatti dovessero essere derubricati in esercizio arbitrario delle proprie ragioni: l'accordo tra il proprietario del veicolo (Stara) e la carrozzeria sarebbe stato, secondo la difesa, una pretesa legittima quantificata dall'assicurazione (art. 148 Cod. Assicurazioni) e dunque azionabile; Perla avrebbe solo aiutato a recuperare un credito legittimo e non avrebbe perseguito un vantaggio personale. In subordine si deduceva travisamento della prova e mancata specificità dei motivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale: dai fatti emergeva che l'accordo volto a spartire la differenza tra indennizzo e costi reali era un patto avente causa illecita (concorso nella frode all'assicurazione tramite fatture false) e quindi non azionabile; la condotta dei carrozzieri poteva integrare reati contro il patrimonio/frode assicurativa (art. 642 o art. 640 c.p.). Inoltre, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Filardo), la Corte ha ritenuto che la presenza di almeno un concorrente (De Monte) che ha perseguito un vantaggio personale fa configurare il reato di estorsione per tutti i concorrenti; il motivo relativo alla prova è stato ritenuto non specifico e inammissibile. Conseguentemente la sentenza di merito è confermata e il ricorso cassato.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Il reato di estorsione è stato applicato perché la richiesta coattiva di denaro, anche se riferita a proventi di un precedente illecito, mantiene la natura di profitto ingiusto; la provenienza illecita non esclude l'ingiustizia della richiesta.

  • art. 393 cod. pen.

    L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che i concorrenti agiscano esclusivamente per l'interesse del creditore; se anche uno dei concorrenti persegue un vantaggio proprio, la fattispecie è estorsiva.

  • art. 148 Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private)

    Il diritto astratto del danneggiato a ottenere l'indennizzo non esclude che, se lo stesso partecipa a un accordo volto a frodare l'assicurazione (accordo con causa illecita), la pretesa non sia azionabile e non legittimi un recupero con violenza.

  • art. 642 cod. pen.

    La falsificazione o precostituzione di documentazione per ottenere un indennizzo assicurativo integra una fattispecie speciale di truffa; l'emissione di fatture ideologicamente false può rientrare in questa norma.

  • art. 640 cod. pen.

    In alternativa alla fattispecie speciale, la condotta può integrare il reato di truffa qualora sia stato indotto in errore l'assicuratore con artifici o raggiri.

  • art. 1343 cod. civ.

    L'accordo per spartire proventi illeciti è nullo per causa o motivo illecito e dunque non azionabile in giudizio.

  • Sezioni Unite, sent. n. 29541/2020 (Filardo)

    Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020

    Principio di diritto utilizzato: nel concorso di terzi alla rivendicazione violenta di una presunta pretesa, se anche uno dei terzi persegue interesse proprio (anche minimo), l'episodio configura estorsione anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • Giurisprudenza (Sez. 2, sent. n. 40457/2023 e altre)

    Sez. 2, n. 40457 del 07/06/2023; Sez. 2, n. 43534 del 19/11/2021; Sez. 2, n. 9553 del 04/02/2021

    Richiami interpretativi su come si inquadra la frode assicurativa e la rilevanza della falsità materiale o ideologica nella documentazione presentata all'assicuratore.

Massime di principio

  • Se l'accordo tra soggetti ha per oggetto la spartizione di proventi derivanti da una frode (es. fatture gonfiate verso un'assicurazione), tale accordo ha causa illecita e non è azionabile in giudizio: la pretesa non è legittima.
  • La frode all'assicurazione tramite falsificazione o artificio della documentazione può integrare il reato previsto dall'art. 642 c.p. o, in alternativa, la truffa (art. 640 c.p.).
  • Quando più soggetti concorrono nell'uso di violenza o minacce per ottenere denaro, la qualificazione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione si fonda sull'elemento psicologico: la presenza, anche di uno solo, di un vantaggio personale illecito trasforma la fattispecie in estorsione per tutti i concorrenti.
  • L'acquisizione di un indennizzo assicurativo da parte del danneggiato non legittima comportamenti collusivi finalizzati a frodare l'assicurazione; l'esistenza di un diritto astratto al risarcimento (art. 148) non giustifica condotte illecite per ottenerlo.
  • In sede di Cassazione, i motivi devono essere specifici e confrontarsi chiaramente con le ragioni della decisione impugnata: la mera reiterazione di argomentazioni già disattese in grado di merito può rendere il motivo inammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.