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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15873/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello lamentando: 1) violazione e erronea applicazione dell'art. 4 legge 02/10/1967 n. 895 e difetto di motivazione, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato il compendio probatorio, avrebbe dato valutazioni contraddittorie sul riconoscimento fotografico e sulle minacce telefoniche e avrebbe travisato le prove in ordine all'organizzazione e all'esecuzione di attentati esplosivi; 2) violazione degli artt. 81, 99 e 133 c.p. e difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, alla mancata disapplicazione della recidiva e alla mancata considerazione della partecipazione isolata ai singoli episodi per la determinazione del minimo edittale e delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero, in larga parte, mera riproposizione di censure già formulate in appello e dunque non specifici, ovvero doglianze di merito non sindacabili in Cassazione. Il Collegio ha richiamato i principi secondo cui il giudizio di legittimità non sostituisce il controllo di merito sulle prove, salvo casi di manifesta e macroscopica incongruenza, e ha condiviso la valutazione della Corte territoriale circa la ricorrenza della recidiva in concreto. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge 02/10/1967 n. 895 (art. 2 e art. 4)

    Gli artt. 2 e 4 concernono reati connessi all'uso di esplosivi; la Corte d'Appello e la Cassazione hanno valutato la configurazione di tali reati alla luce del compendio probatorio, ritenendo corretta la decisione di merito sulla qualificazione/estinzione per prescrizione di alcune imputazioni e l'affermazione di responsabilità per altre.

  • codice penale art. 110

    Richiamato come principio di concorso di persone nel reato; applicato per la ricostruzione della partecipazione del ricorrente agli eventi delittuosi.

  • codice penale art. 61

    Richiamato per determinare le circostanze aggravanti o attenuanti; la Corte territoriale lo ha considerato nel quadro della personalità dell'imputato e della gravità della condotta.

  • codice penale art. 56

    Riflette il principio della responsabilità personale per il reato commesso, richiamato nella ricostruzione della condotta.

  • codice penale art. 628, comma 3 e art. 629

    Norme relative a fattispecie di furto/rapina e relative conseguenze; richiamate nella descrizione delle imputazioni originarie e delle loro riqualificazioni.

  • codice penale art. 81

    Richiamato per la valutazione della continuazione tra reati e l'aggregazione delle pene; la Corte d'appello ha operato la rideterminazione della pena in base alle imputazioni residue.

  • codice penale art. 99

    Norma sui criteri per la determinazione della pena (concorrenza di circostanze); richiamata nel motivo relativo alla quantificazione della pena.

  • codice penale art. 133

    Dettami sulla determinazione della pena nel suo trattamento e misura; la Corte di merito ha motivato la quantificazione della pena avendo riguardo alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato, giustificando la misura scelta.

  • codice di procedura penale art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione); il ricorrente li ha invocati ma la Cassazione ha ritenuto le censure inammissibili o generiche.

  • disp. att. c.p.p. art. 173

    Richiamata in relazione ai limiti di sintesi nella relazione dei motivi; la Corte ha considerato i limiti di esposizione imposti per la motivazione del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili le censure che siano mera replica delle critiche già dedotte in appello e non valorizzino autonomamente il vizio di diritto o di motivazione della decisione impugnata.
  • Il giudizio di legittimità non consente di riesaminare il merito delle valutazioni probatorie salvo che emerga un travisamento macroscopico e manifesto delle risultanze processuali condivise dai giudici di merito.
  • La motivazione d'appello si integra con quella di primo grado formando un corpo unico: il silenzio su singole deduzioni non è di per sé vizio se la motivazione complessiva esclude implicitamente la tesi difensiva.
  • La valutazione della recidiva e la dosimetria della pena sono soggette a sindacato limitato in Cassazione; il giudice di merito deve motivare concretamente l'uso della recidiva considerando natura dei precedenti, distanza temporale, omogeneità e significatività ai fini della pericolosità sociale.
  • Le censure relative al riconoscimento fotografico o alle dichiarazioni testimoniali devono evidenziare specifici e percepibili vizi logici o di prova per essere abilitanti in sede di legittimità; la mera richiesta di diversa lettura delle fonti probatorie è insufficiente.

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