Cassazione Penale, Sentenza n. 32672/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e erronea valutazione della prova in relazione all'effetto di un farmaco (Froben Gola) sull'esito dell'alcoltest; 2) errata applicazione della recidiva ai fini dell'aumento di pena, nonostante la fattispecie avesse rango contravvenzionale; 3) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena nonostante elementi favorevoli nella condotta dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il secondo motivo: ha annullato la statuizione di applicazione della recidiva (art.99 c.p.) perché illegittima nel caso di specie che riguarda una fattispecie di rango contravvenzionale, disponendo la rimozione di tale statuizione e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi e ha confermato irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (ai sensi dell'art.624 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), art.186
art.186, comma 2, lett.b) e comma 2-sexies
Norma contestata per guida in stato di ebbrezza: la sentenza di merito ha ritenuto provata la concentrazione alcolica tramite alcoltest (1,19 g/l e 1,08 g/l). La Cassazione non ha ritenuto censurabile la valutazione probatoria relativa al test, salvo quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio collegato alla recidiva.
codice penale, art.99
La Corte ha ritenuto errata l'applicazione della recidiva semplice in relazione a una fattispecie contravvenzionale; pertanto l'aumento di pena per recidiva è stato annullato e la statuizione eliminata.
codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma di legittimità che disciplina i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato tali censure e ha ritenuto aspecifico il primo motivo sulla valutazione del farmaco, mentre ha accolto il secondo sulla recidiva.
codice di procedura penale, art.624
Norma che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare irrevocabile la parte della sentenza che afferma la responsabilità penale; la Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, pur annullando la statuizione sulla recidiva.
codice di procedura penale, art.192, 546 e 125 (richiamati)
art.192, commi 1 e 2; art.546, comma 1, lett. e); art.125, comma 3 c.p.p.
Norme richiamate in relazione agli obblighi e criteri di motivazione e valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato l'insussistenza della prova dell'effettiva assunzione del farmaco e il nesso causale con l'esito dell'alcoltest.
codice di procedura penale, art.656, comma 5
Norma richiamata riguardo alla sospensione dell'esecuzione: la Corte di merito aveva considerato la precedente sospensione concessa in altra vicenda; la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondate le valutazioni sui precedenti e sulla prognosi negativa, respingendo il terzo motivo.
Massime di principio
- In caso di esito positivo dell'alcoltest, l'onere della prova spetta all'imputato che voglia dimostrare l'alterazione dell'esito dovuta a farmaci: non basta la mera certificazione medica; occorre prova dell'effettiva assunzione e del nesso causale con il valore rilevato.
- Per reati colposi di guida in stato di ebbrezza, l'assunzione di farmaci non esclude automaticamente la responsabilità: il conducente deve valutare la propria efficienza psico-fisica prima di mettersi alla guida e risponde anche quando gli effetti dei farmaci prolungano o accentuano gli effetti dell'alcol.
- L'applicazione della recidiva (art.99 c.p.) va verificata rispetto alla natura dell'illecito: l'accoglimento in sede di gravame può comportare l'annullamento della statuizione recidiva se essa è stata applicata in modo non compatibile con il rango della fattispecie (es. contravvenzioni).
- Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere ritenuto legittimo se i giudici di merito motivano una prognosi negativa fondata su precedenti condanne, in particolare se esiste un precedente per reato di analoga oggettività.
- La Cassazione tende a rigettare motivi di impugnazione aspecifici che non si confrontano puntualmente con le argomentazioni fondamentali espresse dal giudice di merito; le censure devono essere concrete e ben circostanziate.
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