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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32672/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione e erronea valutazione della prova in relazione all'effetto di un farmaco (Froben Gola) sull'esito dell'alcoltest; 2) errata applicazione della recidiva ai fini dell'aumento di pena, nonostante la fattispecie avesse rango contravvenzionale; 3) censura per il diniego della sospensione condizionale della pena nonostante elementi favorevoli nella condotta dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato soltanto il secondo motivo: ha annullato la statuizione di applicazione della recidiva (art.99 c.p.) perché illegittima nel caso di specie che riguarda una fattispecie di rango contravvenzionale, disponendo la rimozione di tale statuizione e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Ha dichiarato inammissibili gli altri motivi e ha confermato irrevocabile l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato (ai sensi dell'art.624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada), art.186

    art.186, comma 2, lett.b) e comma 2-sexies

    Norma contestata per guida in stato di ebbrezza: la sentenza di merito ha ritenuto provata la concentrazione alcolica tramite alcoltest (1,19 g/l e 1,08 g/l). La Cassazione non ha ritenuto censurabile la valutazione probatoria relativa al test, salvo quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio collegato alla recidiva.

  • codice penale, art.99

    La Corte ha ritenuto errata l'applicazione della recidiva semplice in relazione a una fattispecie contravvenzionale; pertanto l'aumento di pena per recidiva è stato annullato e la statuizione eliminata.

  • codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)

    art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norma di legittimità che disciplina i motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha esaminato tali censure e ha ritenuto aspecifico il primo motivo sulla valutazione del farmaco, mentre ha accolto il secondo sulla recidiva.

  • codice di procedura penale, art.624

    Norma che consente alla Corte di Cassazione di dichiarare irrevocabile la parte della sentenza che afferma la responsabilità penale; la Cassazione ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, pur annullando la statuizione sulla recidiva.

  • codice di procedura penale, art.192, 546 e 125 (richiamati)

    art.192, commi 1 e 2; art.546, comma 1, lett. e); art.125, comma 3 c.p.p.

    Norme richiamate in relazione agli obblighi e criteri di motivazione e valutazione delle prove: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato l'insussistenza della prova dell'effettiva assunzione del farmaco e il nesso causale con l'esito dell'alcoltest.

  • codice di procedura penale, art.656, comma 5

    Norma richiamata riguardo alla sospensione dell'esecuzione: la Corte di merito aveva considerato la precedente sospensione concessa in altra vicenda; la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondate le valutazioni sui precedenti e sulla prognosi negativa, respingendo il terzo motivo.

Massime di principio

  • In caso di esito positivo dell'alcoltest, l'onere della prova spetta all'imputato che voglia dimostrare l'alterazione dell'esito dovuta a farmaci: non basta la mera certificazione medica; occorre prova dell'effettiva assunzione e del nesso causale con il valore rilevato.
  • Per reati colposi di guida in stato di ebbrezza, l'assunzione di farmaci non esclude automaticamente la responsabilità: il conducente deve valutare la propria efficienza psico-fisica prima di mettersi alla guida e risponde anche quando gli effetti dei farmaci prolungano o accentuano gli effetti dell'alcol.
  • L'applicazione della recidiva (art.99 c.p.) va verificata rispetto alla natura dell'illecito: l'accoglimento in sede di gravame può comportare l'annullamento della statuizione recidiva se essa è stata applicata in modo non compatibile con il rango della fattispecie (es. contravvenzioni).
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere ritenuto legittimo se i giudici di merito motivano una prognosi negativa fondata su precedenti condanne, in particolare se esiste un precedente per reato di analoga oggettività.
  • La Cassazione tende a rigettare motivi di impugnazione aspecifici che non si confrontano puntualmente con le argomentazioni fondamentali espresse dal giudice di merito; le censure devono essere concrete e ben circostanziate.

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