Cassazione Civile, Ordinanza n. 25616/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
La ricorrente ha proposto opposizione al preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 3415, notificato dal Comune per il recupero di sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, deducendo, tra l’altro, l’omessa notificazione dell’atto presupposto. Il Giudice di pace di Milano ha declinato la competenza territoriale in favore del Giudice di pace di Lodi. Riassunta la causa, quest’ultimo ha qualificato l’opposizione come opposizione all’esecuzione nella fase prodromica e, reputando competente il giudice del luogo di residenza dell’opponente, si è a sua volta dichiarato incompetente, sollevando regolamento d’ufficio e indicando il Giudice di pace di Milano. La questione sottoposta alla Corte riguardava l’ammissibilità del regolamento d’ufficio e l’individuazione del criterio di competenza territoriale applicabile: quello del luogo della violazione, se l’azione è di accertamento negativo della pretesa, oppure quello del luogo di residenza dell’opponente, se si tratta di opposizione all’esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento d’ufficio, perché il conflitto riguardava la competenza territoriale inderogabile. Ha risolto il conflitto dichiarando competente il Giudice di pace di Lodi: l’opposizione a un preavviso di fermo fondato su sanzioni per violazioni del codice della strada è un’azione di accertamento negativo della pretesa, non un’opposizione all’esecuzione; si applicano quindi i criteri di competenza previsti per l’opposizione a sanzione amministrativa, incluso il foro inderogabile del luogo in cui è stata commessa la violazione. Poiché le violazioni risultavano commesse nel circondario di Lodi, la causa deve essere riassunta davanti a quel giudice entro tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza. Non vi è luogo a liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 45 c.p.c.
A norma dell’art. 45 c.p.c. il giudice indicato come competente da quello primariamente adito, dinanzi al quale la causa è riassunta e che si ritenga a sua volta incompetente, richiede d’ufficio il regolamento nelle sole ipotesi di conflitto negativo virtuale per materia o per territorio inderogabile, non anche per valore o per territorio derogabile.
Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile nel conflitto negativo virtuale relativo alla competenza per materia o per territorio inderogabile, ma non per valore o per territorio derogabile.
art. 46 c.p.c.
il rimedio è esperibile anche dal giudice di pace, poiché l’art. 46 c.p.c. esclude il regolamento nei giudizi davanti a tale giudice nelle sole ipotesi degli artt. 42 e 43
L’esclusione del regolamento nei giudizi davanti al giudice di pace riguarda soltanto le ipotesi previste dagli artt. 42 e 43 c.p.c.; il regolamento d’ufficio resta esperibile nei casi disciplinati dall’art. 45 c.p.c.
art. 6, secondo comma, d.lgs. n. 150/2011
Ad essa si applicano i criteri di competenza dettati per l’opposizione a sanzione amministrativa dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011: la competenza appartiene per materia al giudice di pace, con il limite di valore dell’art. 6, quinto comma, lettere a) e b), per la sola opposizione a ordinanza-ingiunzione, e per territorio al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo un foro inderogabile.
All’opposizione al preavviso di fermo basata su sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada si applicano i criteri di competenza dell’opposizione a sanzione amministrativa; il giudice di pace è competente per materia e il foro territoriale è quello inderogabile del luogo della violazione.
art. 6, quinto comma, lettere a) e b), d.lgs. n. 150/2011
la competenza appartiene per materia al giudice di pace, con il limite di valore dell’art. 6, quinto comma, lettere a) e b), per la sola opposizione a ordinanza-ingiunzione
Il limite di valore previsto dalla disposizione rileva per la sola opposizione a ordinanza-ingiunzione e non modifica il criterio di competenza per materia applicabile all’opposizione in esame.
art. 7, secondo comma, d.lgs. n. 150/2011
Ad essa si applicano i criteri di competenza dettati per l’opposizione a sanzione amministrativa dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011: la competenza appartiene per materia al giudice di pace, con il limite di valore dell’art. 6, quinto comma, lettere a) e b), per la sola opposizione a ordinanza-ingiunzione, e per territorio al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo un foro inderogabile.
Il criterio territoriale applicabile è il foro inderogabile del luogo in cui è stata commessa la violazione.
art. 28 c.p.c.
quale foro dell’opposizione all’esecuzione, inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c., se fosse opposizione all’esecuzione, come ritenuto dal giudice remittente.
La Corte richiama l’inderogabilità del foro dell’opposizione all’esecuzione nel prospettare la qualificazione sostenuta dal giudice remittente, ma esclude che tale qualificazione sia corretta per l’opposizione al preavviso di fermo in questione.
art. 47, quarto comma, c.p.c.
visti gli artt. 45 e 47, quarto comma, c.p.c., solleva d’ufficio il regolamento di competenza
La disposizione è richiamata quale base processuale del regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal giudice remittente.
Massime di principio
- L’opposizione al preavviso di fermo di beni mobili registrati fondato su crediti per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada ha natura di azione di accertamento negativo della pretesa e non di opposizione all’esecuzione forzata.
- Per tale opposizione si applicano i criteri di competenza previsti per l’opposizione a sanzione amministrativa: è competente per materia il giudice di pace e, per territorio, il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo un foro inderogabile.
- Il regolamento di competenza d’ufficio previsto dall’art. 45 c.p.c. è ammissibile in caso di conflitto negativo virtuale relativo alla competenza per materia o per territorio inderogabile; il rimedio è esperibile anche nei giudizi davanti al giudice di pace, fuori dalle ipotesi di esclusione indicate dall’art. 46 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25585/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25586/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25602/2026 del 21/09/2026
- ordinanza_civile · 21 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25606/2026 del 21/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →