Cassazione Penale, Sentenza n. 07673/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello: il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 591, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 581 c.p.p., sostenendo che la rapina dovesse essere riqualificata in furto poiché l'unica prova della minaccia era costituita dalla dichiarazione della persona offesa, senza riscontri esterni; inoltre chiedeva la derubricazione in tentata rapina per il perdurato contatto visivo della vittima e censurava il trattamento sanzionatorio richiamando i parametri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che i motivi di appello fossero generici e privi di specificità intrinseca o estrinseca: il ricorrente non aveva indicato elementi concreti per mettere in dubbio l'attendibilità della vittima o i riscontri operati dalla polizia giudiziaria, né aveva confutato la prova della sottrazione del denaro. Quanto alla qualificazione del reato, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rapina impropria si distingue dal tentativo quando l'avente diritto perde effettivamente il possesso del bene. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per la declaratoria di inammissibilità: l'appello può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono privi di specificità richiesta (generici e non idonei a confutare la motivazione impugnata).
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Articolo cui il ricorrente ha fatto riferimento come presunta errata applicazione; la Corte però ha ritenuto che le censure non avessero la specificità necessaria per consentire la valutazione di merito in appello.
art. 133 cod. pen.
Norma sui criteri per la determinazione della pena invocata dal ricorrente per contestare il trattamento sanzionatorio; la Cassazione ha ritenuto la censura generica e basata su una valutazione tautologica di eccessività della pena, priva di adeguata argomentazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jabali, Rv. 288005-01)
Principio interpretativo richiamato: il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione quando i motivi mancano di specificità intrinseca o estrinseca; non è consentito dichiararla inammissibile quando i motivi sono semplicemente ritenuti inidonei a confutare, salvo che la loro manifesta infondatezza renda superflua la valutazione di merito.
Massime di principio
- Un motivo d'appello deve essere specifico: occorre indicare con chiarezza quali elementi della motivazione di primo grado si contestano e perché, non fare solo affermazioni generiche di inaffidabilità delle prove.
- Per chiedere la riqualificazione di rapina in furto è necessario dimostrare elementi concreti che smentiscano la violenza o la minaccia (ad esempio evidenze che la dichiarazione della vittima sia contraddittoria o comprovati riscontri oggettivi contrari), non limitarsi a rilevare l'assenza di riscontri formali.
- La distinzione tra rapina impropria consumata e tentata dipende dalla effettiva perdita del possesso da parte della vittima: se la sottrazione del bene è avvenuta, è difficile sostenere la sussistenza del mero tentativo.
- Nelle censure sul trattamento sanzionatorio occorre un confronto argomentato con i parametri dell'art. 133 c.p. (personalità, gravità, dolo/colpa, attenuanti, precedenti, ecc.), non la mera affermazione di eccessività.
- Se i motivi di impugnazione sono vaghi o non collegati alle ragioni espresse nella sentenza impugnata, il giudice d'appello (e in ultima istanza la Cassazione) può dichiarare l'inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria.
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