Cassazione Penale, Ordinanza n. 05586/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva definito il procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., lamentando: 1) il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; 2) il difetto di motivazione sulla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva breve, indicata nella detenzione domiciliare. La Corte rileva però che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza sul mancato proscioglimento non rientra tra questi; inoltre, la pena irrogata supera quattro anni di reclusione, soglia ostativa alla pena sostitutiva richiesta e comunque non oggetto dell'accordo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non proponibile la censura relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché estranea ai motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento; ha inoltre giudicato manifestamente infondata la doglianza sulla pena sostitutiva, poiché la pena applicata era superiore a quattro anni di reclusione e la misura non risultava concordata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, rispetto alla quale opera il regime speciale dei mezzi di impugnazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi tassativi: espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129 c.p.p.
La deduzione della mancata applicazione dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità non è tra i motivi di ricorso consentiti avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p.
art. 186 c.p. cost. 2000
Richiamata per escludere che il ricorrente possa andare esente dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità se non versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
L. 23/6/2017 n. 103
Indicata come fonte che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di motivi diversi e in particolare delle doglianze sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva non può essere introdotta in sede di ricorso se la pena concordata e applicata supera il limite legale che ne consente l'applicazione e se la misura non forma oggetto dell'accordo tra le parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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