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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8150/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento notificata a Immacolata Blasio, socia della Centro Carni s.r.l., emessa sulla base di un avviso di accertamento a lei diretto (relativo al 2006) divenuto definitivo per pronuncia di inammissibilità. Parallelamente era pendente davanti alla Corte un giudizio relativo all'avviso di accertamento notificato alla società. La ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio e la riunione con il procedimento relativo alla società sostenendo la pregiudizialità logica dell'accertamento societario rispetto a quello nei confronti del socio e che la sentenza passata in giudicato nei suoi confronti era solo di rito e dunque non poteva impedire di valersi di un eventuale esito favorevole nel giudizio contro la società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche se la sentenza passata in giudicato nei confronti della socia fosse una pronuncia di rito, la sua definitività ha reso legittimo l'avviso di accertamento nei confronti della ricorrente e la successiva cartella di pagamento. Di conseguenza gli esiti non definitivi degli atti impugnati contro la società non possono produrre effetti favorevoli nel giudizio ormai definitivo in capo al socio; perciò non sussistevano i presupposti per la sospensione né per la riunione dei procedimenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito, e si è dato atto della possibile applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 con eventuale versamento ulteriore a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ.

    Richiamato quale criterio di censura nei motivi di ricorso per vizio di motivazione (motivazione apparente). La Corte ha valutato la congruità e completezza della motivazione del giudice di merito.

  • art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.

    Utilizzato per censurare la sentenza in relazione a violazione di norme di diritto (es. art. 2909 c.c.). La Corte ha esaminato se fosse stata errata l'applicazione della norma che riguarda l'efficacia del giudicato.

  • art. 295, cod. proc. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per la contestata mancata sospensione del giudizio in presenza di questione pregiudiziale. La Corte ha ritenuto che, data la definitività dell'avviso di accertamento nei confronti della socia, non sussistevano i presupposti per la sospensione.

  • art. 2909, cod. civ.

    Richiamato nel terzo motivo come norma sul giudicato. La Corte ha chiarito che il giudicato formato a favore della socia (anche se per ragioni di rito) produce effetto preclusivo e impedisce che un successivo giudicato favorevole alla società possa rimettere in discussione la definitività dell'accertamento nei confronti del socio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione (riguardante il contributo unificato). Si segnala la possibilità che la ricorrente debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal comma 1-bis.

Massime di principio

  • Se il socio impugna un avviso di accertamento notificato direttamente a lui e quella decisione diventa definitiva (anche per ragioni di rito), la definitiva legittimità di quell'atto impedisce che il socio tragga vantaggio da successivi esiti favorevoli, non definitivi, relativi all'accertamento notificato alla società.
  • La pregiudizialità logica tra l'accertamento societario e quello nei confronti del socio può giustificare la sospensione o la riunione dei giudizi solo se il giudizio sulla società può produrre, in via concreta, un giudicato che incida sui presupposti fattuali dell'accertamento del socio (ossia se contiene accertamenti di fatto rilevanti).
  • Una pronuncia di merito o di fatto sul giudizio della società è necessaria perché il relativo giudicato sia estendibile ai soci; pronunce di mero rito nello stesso giudizio societario non producono effetti di estensione automatica ai soci.
  • Prima di richiedere la sospensione o la riunione dei procedimenti è fondamentale valutare la fase processuale e la definitività degli atti: se il procedimento del socio è ormai definito con giudicato formale, le iniziative del procedimento societario non potranno, di regola, ribaltare quella definitività.
  • In sede difensiva conviene tempestivamente verificare se l'impugnazione contro il socio si sia conclusa con pronuncia definitiva e, in caso contrario, documentare che il giudizio sulla società incide sui medesimi elementi di fatto e che una pronuncia favorevole sarebbe idonea a determinare un giudicato riflesso a favore del socio.

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